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ID 24746 | 16.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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OGGETTO: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 - Applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. 152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti - riscontro
1. PREMESSE
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 132268 del 14 luglio 2025, AMICI DELLA TERRA ONLUS ha chiesto chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 197/2021 relative agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. n.152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti.
L’istante, in particolare, pone il seguente quesito:
- ………di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs. 197/2021 e D.lgs. n. 152/2006.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito posto, si riporta di seguito il quadro normativo applicabile:
- Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- Art. 232 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”;
- Art. 188-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 rubricato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti”.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
L’art. 232 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197”.
Nello specifico, il D.lgs. 197/2021, lex specialis in materia, recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 e disciplina le procedure relative alla gestione, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi ed individuati ai sensi dei relativi allegati della Marpol 73/78, ove per nave deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 197/2021) “un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti” e per rifiuti delle navi deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 197/2021) “tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati”.
Ai sensi dell’art. 4 del citato D.lgs. 197/2021 ogni porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle imbarcazioni che vi fanno abitualmente scalo. Tali impianti, necessari per rispondere all’esigenza di trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi, sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
Il conferimento dei rifiuti ai suddetti impianti avviene sulla base del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 197/2021, integrato con il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Ai sensi del medesimo articolo, il Piano deve contenere le informazioni di cui all’Allegato 1 del D.lgs. 197/2021 tra cui, fra le altre informazioni, la descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi nonché la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi stesse.
L’art. 5 del citato D.lgs. n. 197/2021 contiene alcune disposizioni rilevanti ai fini dell’individuazione della corretta procedura da applicare, in particolare:
- Al comma 4 viene indicato che “Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione svolge le attività di cui all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
- al comma 8 viene stabilito che “I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 (inerente al Piano di raccolta e gestione rifiuti) solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.”.
Per quanto qui di interesse e in materia di tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi, l’articolo 7 della Direttiva (UE) 2019/883 e l’articolo 6, comma 1, del citato D.lgs. 197/2021 stabiliscono che l’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, compila un apposito modulo e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità marittima secondo le seguenti condizioni alternative:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Il format del suddetto modello è contenuto all’Allegato 2 del D.lgs. 197/2021 e viene definito “formato standard del modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta”.
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 6, comma 2, è previsto che le informazioni della sopra richiamata notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel c.d. sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’art. 13 del D.lgs. 197/2021, anche in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 196/2005 relativo all’attuazione della Direttiva 2022/59/CE concernente l’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Per quanto concerne le navi oggetto dell’istanza di interpello, occorre specificare che la notifica anticipata dei rifiuti non si applica alle navi di stazza inferiore a 300 GT, compresi i pescherecci, e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri, coerentemente con l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.lgs. 196/2005.
All’art. 7 del D.lgs. 197/2021 è previsto che, al momento del conferimento dei rifiuti da parte delle navi, il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati, compilano il modulo “ricevuta conferimento rifiuti” di cui all'Allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, secondo quanto prevista dall’articolo 13 del D.lgs. 197/2021. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni.
Con particolare riferimento agli oneri di tracciabilità dei rifiuti e alla tenuta dei relativi registri, l’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 197/2021 stabilisce espressamente che “Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Ai sensi di tale disposizione, pertanto, i gestori degli impianti portuali di raccolta, con riferimento ai rifiuti da essi gestiti, provvedono:
- alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui all’art. 189 del D.lgs. n. 152/2006;
- alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.lgs. n. 152/2006;
- all’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’art. 188 bis del D.lgs. n. 152/2006.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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