Interpello in materia ambientale ex art. 3 -septies del
D.lgs. 152/2006 proposto da OCF - precisazioni
Si riscontra la nota con la quale codesto Ordine ha proposto un interpello per chiarire la definizione di “scala industriale” riferita agli impianti chimici, che risulta discriminante per determinare la assoggettabilità agli obblighi di cui al Titolo IIIbis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006.
A riguardo si rappresenta preliminarmente che gli unici soggetti titolati alla presentazione di istanze di interpello ambientale sono “le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni”. Codesto Ordine non appare quindi titolato ai sensi dell’art. 3 -septies del D.lgs. 152/2006. Tuttavia si ritiene opportuno fornire i seguenti riscontri alla citata nota.
Si rileva che la norma nazionale, e a monte la direttiva comunitaria 75/2010/UE di riferimento, attribuisce specificamente il compito di valutare la scala industriale dell’industria chimica all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sottraendo pertanto a strumenti di carattere generale la possibilità di fornire classificazioni tassative, vincolanti per l’autorità competente (quali sarebbero quelle definite in esito ad un interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006) prevedendo piuttosto (lettera D, dell’allegato VIII, alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006) che le autorità competenti possano essere supportate da “indirizzi interpretativi” o di “linee guida interpretative”, strumenti che non vincolano tassativamente la decisione.
La materia, pertanto, può essere oggetto di indirizzi a livello generale, o di direttive interne definite dalla singola autorità competente per coordinare i propri uffici (quale il parere citato nella nota che si riscontra), ma non di interventi normativi o regolamentari.
Ciò premesso riguardo la pertinenza della richiesta formulata, nel merito si rappresenta che la questione della identificazione univoca del campo di applicazione per l’industria chimica è stata lungamente dibattuta sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, da più di vent’anni (dalla prima stesura della direttiva IPPC 96/61/CE, fino alla discussione sul testo di revisione della direttiva comunitaria 75/2010/UE in corso di approvazione), e da parte di questo Ministero è stata oggetto di circolari di indirizzo e risposte ad interpelli ambientali proposti ai sensi della norma citata in oggetto, ma riguardo lo specifico tema di individuare la “scala industriale” non è stato possibile fornire a livello generale indicazioni applicabili “in automatico” (ad esempio con soglie), per la intrinseca forte variabilità delle caratteristiche degli impianti chimici, che renderebbe necessario individuare una soglia per ogni tipo di processo produttivo e per ogni variabile aggregazione dei diversi processi.