Laboratori analisi sull’amianto: Qualifica

Laboratori analisi sull’amianto: Procedura di qualifica biennale
ID 15480 | 17.01.2022
La messa al bando dell’amianto ha permesso di consolidare progressivamente l’intera tematica in un’unica materia t...
ID 25524 | 12.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D.lgs. 152/2006 - costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate in violazione dell’obbligo di recupero ambientale.
Con istanza prot. MASE Registro Ufficiale E_0174310 del 23 settembre 2025, codesto Comune ha chiesto chiarimenti circa la permanenza dell’obbligo di recupero/ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato, nel caso di installazione “ex novo” di impianto fotovoltaico su cava cessata/non recuperata qualificata come “area idonea”.
Con riferimento al quesito formulato si rappresenta quanto segue per gli aspetti di competenza della scrivente Direzione.
L'istanza del Comune richiama infatti l'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 per definire l'idoneità delle aree di cava.
In via preliminare si evidenzia il superamento del quadro normativo richiamato di talché l’interpello non può trovare riscontro nei termini formulati poiché con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, i riferimenti all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 sono stati espressamente sostituiti dalle disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Nello specifico, la disciplina delle "aree idonee" è ora contenuta nell'articolo 11-bis del citato D.lgs. 190/2024, come inserito dal D.L. 175/2025.
Ne discende che ogni valutazione giuridica deve essere trasposta sul nuovo impianto normativo che ha assorbito e riformulato le precedenti previsioni.
Tuttavia, sebbene la normativa di riferimento sia mutata, il legislatore ha mantenuto e precisato il regime applicabile alle cave, introducendo però nuovi obblighi e garanzie.
L'attuale articolo 11-bis conferma che sono considerate aree idonee ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
- Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
- Le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- I laghi di cave e le miniere dismesse.
In queste aree, l'installazione di moduli fotovoltaici a terra è espressamente consentita, anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici, le nuove disposizioni integrative (D.lgs.178/2025) chiariscono che l'idoneità dell'area non cancella la responsabilità del soggetto esercente, ma la formalizza all'interno del titolo autorizzativo energetico.
In proposito si ritiene che la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata, ancorché qualificata “idonea”, non faccia venir meno l’obbligo di recupero/ripristino ambientale ove esso gravi sul soggetto in forza di autorizzazione/concessione estrattiva o di norma regionale (come esemplificato da codesto Comune) salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.
Quanto al rapporto tra normativa statale e regionale la giurisprudenza costituzionale ha da tempo stabilizzato l’impostazione per cui la tutela dell’ambiente (competenza statale) fissa livelli “adeguati e non riducibili” di tutela, mentre le Regioni possono intervenire nelle proprie competenze, rispettando tali livelli e potendo anche innalzarli.
In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave.
In conclusione la qualificazione di un'area come "idonea" all'installazione di impianti FER non determina l'estinzione o la sospensione dell'obbligo di recupero e ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato (titolare di autorizzazione estrattiva, soggetto responsabile di abusivismo, ovvero altro soggetto cui la normativa regionale o statale gravi del dovere).
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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