Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, - individuazione autorità competente per procedure di VIA/PAU inerenti impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Nello specifico, l’interpello proposto dall’istante ha ad oggetto la corretta individuazione dell’Autorità Competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
L’interpellante rammenta che per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sono previste categorie progettuali da assoggettare a procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), a seconda della taglia dell’impianto:
- Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2. Industria energetica ed estrattiva”, lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW omissis.. ”. Si tratta di progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; ai sensi della L.R. 5/2010 di Regione Lombardia, la competenza viene delegata alle province lombarde.
- Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i..; punto “2) Installazioni relative a: [...]
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”. Si tratta di progetti sottoposti a VIA di competenza statale.
Preso atto, inoltre, che le suddette soglie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono innalzate rispettivamente a 10 MW e 20 MW per progetti ricadenti in aree classificate come idonee ai sensi dell'art 47, comma 11 -bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41);
La Provincia evidenzia che il D.lgs. 152/06 e s.m.i. individua ad oggi le seguenti Autorità Competenti: da una parte, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti per le verifiche di VIA al di sopra di una determinata soglia (1 MW o 10 MW - oggi 12MW n.d.r. - se l’area è idonea, e dall'altra il Ministero come autorità competente per le VIA al di sopra di una seconda soglia (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - se l’area è idonea).
L'interpellante espone che Autorità Competente per le procedure di valutazione d’impatto ambientale, eventualmente declinate come PAU ex art. 27 o PAUR ex art. 27bis, per progetti ricompresi tra le due soglie individuate ad oggi dalla norma non è puntualmente individuata dalla stessa. E pertanto chiede quale sia l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW oppure 10MW- oggi 12MW n.d.r. - per aree idonee) e non superano la soglia per l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - per aree idonee) ma che vengono sottoposti a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con l’assoggettamento.
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In relazione al quesito posto, si rappresenta che l’elemento che determina la competenza in capo allo Stato o alla Regione è la potenza dell’impianto in relazione al superamento o meno dei “valori soglia” citati, indipendentemente dalla procedura da espletare.
Ne consegue che l’Autorità competente all’esito della verifica di assoggettabilità che comporti la sottoposizione a VIA è sempre quella che ha svolto la valutazione sulla verifica di assoggettabilità, individuata in ragione della soglia di potenza.
Parimenti si individua l’autorità competente in ragione della soglia di potenza anche allorquando il proponente decida di accedere alla VIA volontariamente.