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ID 21588 | 27.03.2024
Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che migliorerà le indagini e l'azione penale riguardanti i reati ambientali e sostituirà le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
La direttiva fissa norme minime a livello di UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni. Sostituisce la precedente normativa, che risale al 2008.
La direttiva si applicherà solo ai reati commessi all'interno dell'UE. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.
L'UE ha adottato misure per combattere le reti criminali coinvolte in tutte le forme di criminalità ambientale, anche introducendo norme sulla gestione dei rifiuti e sul commercio di flora e fauna selvatica. Sta inoltre lavorando per rafforzare le norme esistenti sulla tutela penale dell'ambiente.
Le autorità di contrasto e doganali di tutti i paesi dell'UE, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, nonché i paesi e le organizzazioni partner, collaborano per combattere questa forma di criminalità attraverso indagini, sequestri e altre operazioni di polizia.
Elenco ampliato dei reati
Il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.
Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai "reati qualificati" che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.
Sanzioni
I reati dolosi che provocano il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni (gli Stati membri possono decidere di prevedere sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale). Altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.
Per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di EUR. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di EUR.
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.
Prossime tappe
Dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri disporranno di due anni per adeguare le norme nazionali alla direttiva.
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Fonte: CE
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024