Decreto 23 gennaio 2012
Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi
(GU n. 31 del 7 febbraio 2012)
Abrogato da:
Decreto 14 novembre 2019
Istituzione del...
Adozione del Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.
(GU n.182 del 05.08.2022)
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Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d’azione per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. È istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all’art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l’analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.
2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di presidente, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’ISPRA, un rappresentante della FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani).
3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce almeno due volte l’anno.
4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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