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Decreto 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
(GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020)
Entrata in vigore: 03.08.2020
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
c) fornitura di prodotti per la gestione del verde.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente: selezione delle specie vegetali adeguate alle caratteristiche pedoclimatiche regionali, soluzioni di impianti che riducano il consumo delle risorse e l’emissione di CO2 e di arredo urbano che soddisfi criteri di sostenibilità, individuazione delle migliori pratiche ambientali per la gestione del cantiere e programmazione e pianificazione delle attività di manutenzione post realizzazione dell’area verde;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico: integrazione e aggiornamento del censimento del verde con informazioni e dati relativi al patrimonio arboreo oggetto dell’appalto; elaborazione di un piano di manutenzione e gestione delle aree verdi oggetto di gara mirato a soddisfare le reali esigenze di intervento sul territorio e a condurre in modo sistematico ed organico le attività previste dal servizio, valorizzazione del patrimonio verde attraverso l’adozione di tecniche, pratiche e prodotti efficaci e sostenibili per l’esecuzione di attività di manutenzione e cura del verde e l’attuazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza;
c) fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti di irrigazione): specie vegetali appartenenti alla flora italiana, coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, di stato e qualità tali da garantirne l’attecchimento e la sopravvivenza, coltivate con tecniche di difesa fitosanitaria integrata e con impianti d’irrigazione dotati di sistemi atti a ridurre i consumi idrici; prodotti fertilizzanti contenenti sostanze naturali e ammendanti compostati misti o verdi conformi al decreto legislativo n. 75/2010; impianti di irrigazione a ridotto consumo idrico.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 13 dicembre 2013 del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Collegati:
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(GU n.113 del 16.05.2022)
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Modificato da:
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