Legge 15 gennaio 1994 n. 65
Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fat...
Decreto 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
(GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020)
Entrata in vigore: 03.08.2020
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
c) fornitura di prodotti per la gestione del verde.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente: selezione delle specie vegetali adeguate alle caratteristiche pedoclimatiche regionali, soluzioni di impianti che riducano il consumo delle risorse e l’emissione di CO2 e di arredo urbano che soddisfi criteri di sostenibilità, individuazione delle migliori pratiche ambientali per la gestione del cantiere e programmazione e pianificazione delle attività di manutenzione post realizzazione dell’area verde;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico: integrazione e aggiornamento del censimento del verde con informazioni e dati relativi al patrimonio arboreo oggetto dell’appalto; elaborazione di un piano di manutenzione e gestione delle aree verdi oggetto di gara mirato a soddisfare le reali esigenze di intervento sul territorio e a condurre in modo sistematico ed organico le attività previste dal servizio, valorizzazione del patrimonio verde attraverso l’adozione di tecniche, pratiche e prodotti efficaci e sostenibili per l’esecuzione di attività di manutenzione e cura del verde e l’attuazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza;
c) fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti di irrigazione): specie vegetali appartenenti alla flora italiana, coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, di stato e qualità tali da garantirne l’attecchimento e la sopravvivenza, coltivate con tecniche di difesa fitosanitaria integrata e con impianti d’irrigazione dotati di sistemi atti a ridurre i consumi idrici; prodotti fertilizzanti contenenti sostanze naturali e ammendanti compostati misti o verdi conformi al decreto legislativo n. 75/2010; impianti di irrigazione a ridotto consumo idrico.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 13 dicembre 2013 del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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