Decreto 5 maggio 2015

Decreto 5 maggio 2015
Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualita' dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
(GU n.128 del 05-06-2015)
ID 16685 | 20.05.2022 / In allegato nota
Entro il 1° giugno 2022, “i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR)”, che sono stati istituiti prima del 26 settembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 settembre n. 116 , devono comunicare al MiTE le modifiche apportate ai propri statuti.
L’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 settembre n. 116 stabilisce che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, si conformano alle relative disposizioni entro il 5 gennaio 2023, comunicando al Ministero dell’ambiente le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022.
Il Ministero dell’ambiente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, può indicare le modifiche allo Statuto da apportare nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero.
In caso di difetto di adeguamento alle modifiche indicate ovvero se non ritenute adeguate, il Ministero dell’Ambiente interviene d’ufficio, per effettuare le modifiche necessarie, nei trenta giorni successivi alla comunicazione inviata dal Ministero stesso.
Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente delle modifiche da apportare ovvero in caso di mancata modifica di ufficio nei sessanta giorni successivi al 1° giugno 2022.
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Art. 6 Disposizioni finali
1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita' estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel
termine di cui al comma 3.
5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.
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(GU n.128 del 05-06-2015)
Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
(GU n.122 del 27-5-1995 - S.O. n. 60)
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In allegato
- Testo consolida...

ID 26290 | 22 Maggio 2026 / Allegato
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