Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Albo nazionale gestori ambientali
La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici dell’EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.
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Alcune Sezioni regionali hanno richiesto che venga specificato se sia possibile attribuire nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” i sottoelencati codici dell’EER, derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP):
- 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce - 15 02 02 - limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce - 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;
- 18 01 04 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) - limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.
Al riguardo, visto il decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 2019, n. 62, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) e in particolare l’allegato 1, punto1, il Comitato nazionale, precisa quanto segue.
Nell’attesa dell’adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 116/2020, anche al fine di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di provenienza domestica, si ritiene che i suddetti codici dell’EER, con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d’iscrizione, possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”.
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Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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(GU n.213 del 10-09-1988)
Entrata in vigore del decreto: 11/09/1988.
Abrogazione
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