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Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 del 20.12.2024

Rettifica BAT Fonderie

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 (BAT fonderie) del 20.12.2024

ID 23164 | 20.12.2024

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie

...

Pagina 44, nella tabella 1.8, note:

anziché:

«a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];

b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»,

leggasi:

«(1) Nel processo cold-box il BAT-AEL si applica solo quando sono utilizzate ammine.

(2) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.

(3) Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.

(4) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.

(5) Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:

a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];

b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.».

[...]

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