Delibera n. 10 del 15 settembre 2021
Delibera n. 10 del 15 settembre 2021 "Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche RT"
La delibera n. 10 del 15 settembre 2021 f...

ID | 26 Giugno 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)
GU L 2026/1392 del 26.6.2026
Entrata in vigore: 14.07.2026
Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2031
1. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE o alle norme nazionali può continuare a essere commercializzato fino a esaurimento delle scorte.
2. L’FRM commercializzato in conformità del paragrafo 1 è accompagnato da un’etichetta recante l’indicazione «FRM non ammesso a norma del regolamento (UE) 2026/1392 relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione».
3. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE può continuare a essere commercializzato sulla base di un certificato principale rilasciato a norma di tale direttiva.
Il presente regolamento stabilisce norme in materia di produzione di materiale forestale di moltiplicazione (forest reproductive material - FRM) a fini di commercializzazione e in materia di commercializzazione di FRM.
In particolare, il presente regolamento stabilisce requisiti riguardanti l’origine del materiale di base destinato alla produzione di FRM, la sua ammissione e la sua registrazione, nonché requisiti in materia di tracciabilità dell’FRM, controlli ufficiali, categorie di FRM, identità e qualità dell’FRM, certificazione, etichettatura, imballaggio, importazioni, operatori professionali e piani di emergenza nazionali.
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