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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 / Formato comunicazione annuale dati batterie

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 / Formato comunicazione annuale dati batterie

ID 24951 | 21.11.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie

GU L 2025/2289, del 21.11.2025

Entrata in vigore: 11.12.2025

____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, in particolare l’articolo 76, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti a norma di tale paragrafo e di comunicarli alla Commissione. Il formato dovrebbe garantire che i dati comunicati offrano una solida base per la verifica e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta e degli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali.

(2) L’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che i dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del medesimo articolo devono essere corredati di una relazione di controllo della qualità.

(3) Le relazioni sui dati e le relazioni di controllo della qualità devono essere confrontabili affinché la Commissione possa esaminare i dati comunicati in conformità dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542, comprese l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

(4) I dati forniti dagli Stati membri dovrebbero consentire alla Commissione di valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o la mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Tali dati dovrebbero inoltre consentire alla Commissione di valutare gli sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e i progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Pertanto, al fine di valutare se sia opportuno rivedere l’allegato XII, parti B e C, del regolamento (UE) 2023/1542, è necessario disporre di informazioni supplementari sui materiali, ai fini del recupero dei materiali, e sulla composizione chimica delle batterie, ai fini dell’efficienza di riciclaggio.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.  Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall’articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato di comunicazione che figura nell’allegato I, tabelle da 1 a 5, del presente regolamento.

2. I dati sono comunicati separatamente per ciascuna categoria di batterie di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 e sono differenziati in base alla composizione chimica delle batterie.

3. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I, tabelle 6 e 7, del presente regolamento.

4. I dati relativi all’efficienza di riciclaggio sono comunicati in funzione della composizione chimica delle batterie di cui agli obiettivi di efficienza di riciclaggio stabiliti nell’allegato XII, parte B, del regolamento (UE) 2023/1542. I dati relativi al recupero dei materiali sono comunicati in funzione dei materiali di cui agli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nell’allegato XII, parte C, di tale regolamento.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sulle frazioni iniziali e le frazioni derivate per l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali utilizzando il formato che figura nell’allegato II, tabelle da 1 a 4, del presente regolamento.

6.  Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità, di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, utilizzando il formato che figura nell’allegato III del presente regolamento.

7.  Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 e 6 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 5 in formato elettronico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...] Segue in allegato

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