Safety guidelines firefighting water

Safety guidelines and good practices for the management and retention of firefighting water
These safety guidelines and good practices have been developed to support governments, competent authorities ...
Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno].
GU 23 agosto 1927 n. 194
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Allegato:
- Testo Consolidato 09.2021 con le modifiche apportate da:
23/12/1941
LEGGE 7 novembre 1941, n. 1360 (in G.U. 23/12/1941, n.301)
21/02/1947
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24 (in G.U. 21/02/1947, n.43)
31/01/1949
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8 (in G.U. 31/01/1949, n.24)
05/08/1955
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620 (in G.U. 05/08/1955, n.179)
31/01/1962
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501 (in G.U. 31/01/1962, n.27)
03/10/1981
DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546 (in G.U. 03/10/1981, n.272) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331)
03/04/1993
DECRETO 30 novembre 1992 (in G.U. 03/04/1993, n.78)
18/06/1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382 (in G.U. 18/06/1994, n.141)
11/06/1998
DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180 (in G.U. 11/06/1998, n.134) convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183)
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Articolo 1
La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.
Articolo 2
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria (ndr miniere) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (1), rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria (ndr cave) la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (2).
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