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ID 15710 | 09.02.2022
Decreto 23 dicembre 2021 Approvazione della strategia forestale nazionale.
(GU n.33 del 09.02.2022)
...
Art. 1.
1. È approvata la strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».
2. La strategia di cui al comma 1 è composta dal documento denominato «Strategia forestale nazionale», dall’allegato 1 «Schede delle azioni operative, specifiche e strumentali» e dall’allegato 2 «Documenti preparatori e di approfondimento», allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
3. La strategia ha durata ventennale ed è soggetta a revisioni e aggiornamenti ogni cinque anni. Essa, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, alla nuova strategia forestale dell’Unione europea 2030 COM (2021) n. 572 final del 16 luglio 2021, ed in continuità con il programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola.
4. Le regioni, in coerenza con gli indirizzi della strategia forestale nazionale adottano programmi forestali regionali, individuando i propri obiettivi e definendo le relative linee d’azione, in coerenza con quanto stabilito all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Altresì provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella strategia forestale nazionale, nonché tenuto conto dei criteri che per dettato legislativo indirizzano i programmi forestali regionali, di cui al decreto attuativo in tema di pianificazione forestale predisposto ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».
5. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
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