Con riferimento al quesito di cui alla lettera a), il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che, stante la previsione delle materie oggetto delle verifiche per la categoria 10 (allegato "C" alla delibera n.6/2017), il responsabile tecnico nominato per la categoria 10A, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, debba sostenere solo la verifica di aggiornamento di cui all'art. 3 della
delibera n.6/2017 anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 10B.
Res ta inteso che per l'iscrizione nella categoria 10B non può essere ritenuta valida l'esperienza maturata dal responsabile tecnico nelle attività di cui alla categoria 10A. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il responsabile tecnico in questione potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10B, classe E.