Decisione (UE) 2020/1805

Decisione (UE) 2020/1805
della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del mar...
della Commissione del 13 giugno 2019 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti
GU L157/3 del 14.06.2019
Entrata in vigore: 04.07.2019
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 4 gennaio 2020.
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