Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 | Testo consolidato 2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 | Testo consolidato 2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1)
Attenzione! Vedi Testo consolidato 2021
Articolo 1
Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.
...
In allegato Testo consolidato al 30.05.2019
Collegati:
Articoli correlati Ambiente
Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019

Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019
Fanghi da depurazione - Le Regioni non hanno potere di riparametrare in aumento i valori soglia per le sostanze inquinanti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 ai fini de...
Decreto 26 marzo 2026

Decreto 26 marzo 2026 / Nuovo DM centri di raccolta
ID 26124 | 29.04.2026
Decreto 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
(GU n. 98 del 29.04.2...













