Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24984 | 26.11.2025
Regolamento (UE) 2025/2365
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche
GU L 2025/2365 del 26.11.2025
Entrata in vigore: 16.12.2025
Applicazione a decorrere dal 17 dicembre 2027. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 16, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.
______________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.
2. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche seguenti:
a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
b) operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
c) vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
[...]
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Obblighi generali
Articolo 4 Rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi
[...]
Articolo 5 Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica
1. Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:
a) elaborano un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impianto nonché della portata delle sue operazioni;
b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi; e
c) notificano il piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto, trasmettendo altresì un’autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all’allegato II.
Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di gestione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.
2. Gli operatori economici che sono piccole, medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, o che sono microimprese, notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto è situato un aggiornamento del piano di gestione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell’autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall’ultima notifica.
3. Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:
a) modificare i piani di gestione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate e, se del caso, contenute e bonificate e che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I; e
b) attuare tempestivamente un’azione elencata nell’allegato I.
4. I vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi garantiscono l’attuazione delle azioni di cui all’allegato III.
5. Quando gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di gestione dei rischi e i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi attuano le azioni di cui all’allegato III, essi procedono nell’ordine di priorità seguente:
a) azioni di prevenzione delle fuoriuscite;
b) azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;
c) azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.
6. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi hanno gli obblighi seguenti:
a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno e che conosca e sia in grado di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento; e
b) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle quantità totali di pellet di plastica manipolate.
A partire da sei mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi stimano le quantità di dispersioni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, secondo la metodologia standardizzata di cui all’articolo 18.
I rappresentanti autorizzati forniscono prove della conformità, da parte dei vettori dei paesi terzi, all’obbligo stabilito al primo comma, lettera a). Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i rappresentanti autorizzati conservano i registri di cui al primo comma, lettera b), per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori ai fini dell’articolo 6.
7. Se un’azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell’UE e dei paesi terzi adottano senza indugio misure correttive.
8. Ogni anno gli operatori economici che sono medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna dello stato di conformità dell’impianto alle prescrizioni del piano di gestione dei rischi di cui all’allegato I o alle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo conservano i registri delle valutazioni interne per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e dei certificatori ai fini dell’articolo 6.
Articolo 6 Certificazione
1. Entro il 17 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
2. Entro il 17 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono medie imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
3. Entro il 17 dicembre 2030, gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni.
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dopo il periodo di scadenza del certificato, a meno che scelgano di rinnovarlo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
4. I certificatori effettuano controlli a campione, anche, se accessibili, nelle zone immediatamente circostanti, per garantire che il piano di gestione dei rischi sia atto a prevenire dispersioni di pellet di plastica e che tutte le misure ivi previste siano debitamente attuate.
5. I certificati devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere rilasciati in conformità del modulo di cui all’allegato IV e in formato elettronico;
b) specificare l’operatore economico, l’impianto oggetto del certificato, la data di ciascun controllo a campione effettuato e il periodo di validità;
c) attestare la conformità dell’impianto oggetto del certificato alle prescrizioni di cui all’allegato I.
6. I certificatori devono notificare senza ritardo all’autorità competente quanto segue:
a) i certificati rilasciati;
b) i certificati sospesi o ritirati;
c) le modifiche dei certificati.
[...]
Articolo 7 Conformità mediante autorizzazioni
Articolo 8 Conformità mediante sistemi di gestione ambientale
Articolo 9 Accreditamento dei certificatori
Articolo 10 Obbligo di fornire informazioni
Articolo 11 Accesso del pubblico alle informazioni
Articolo 12 Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container
Articolo 13 Verifica della conformità e comunicazione
Articolo 14 Inconvenienti e incidenti
Articolo 15 Non conformità
Articolo 16 Designazione e poteri delle autorità competenti
Articolo 17 Informazioni e assistenza in materia di conformità
Articolo 18 Norme
Articolo 19 Gestione dei reclami e accesso alla giustizia
Articolo 20 Sanzioni
Articolo 21 Compensazione
Articolo 22 Modifica degli allegati
Articolo 23 Esercizio della delega
Articolo 24 Procedura di comitato
Articolo 25 Valutazione e riesame
Articolo 26 Entrata in vigore e applicazione
____________
ALLEGATO I PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI PER GLI IMPIANTI
1. Il piano di gestione dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:
a) il piano del sito;
b) il numero di tonnellate di pellet di plastica manipolate ogni anno;
c) i luoghi entro il perimetro dell’impianto in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite, con l’indicazione dei luoghi ad alto e basso rischio;
d) i luoghi entro il perimetro dell’impianto da cui potrebbero avere origine dispersioni e i luoghi nelle zone immediatamente circostanti che potrebbero essere interessati dalle dispersioni, con l’indicazione, in entrambi i casi, dei luoghi ad alto e basso rischio;
e) le operazioni di movimentazione durante le quali potrebbero verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet, con l’indicazione delle operazioni ad alto e basso rischio;
f) la stima annuale delle quantità di fuoriuscite nei luoghi individuati e di dispersioni da tali luoghi;
g) l’elenco delle attività durante le quali potrebbero verificarsi fuoriuscite o dispersioni di pellet di plastica e su cui l’impianto potrebbe avere l’autorità di esercitare un controllo, comprese attività che coinvolgono i fornitori, i (sub)appaltatori e i depositi fuori sede;
h) la definizione di un ruolo specifico di un membro del personale responsabile della registrazione, dell’indagine e del seguito da dare per quanto riguarda le fuoriuscite e le dispersioni, compresa la comunicazione alle autorità competenti, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, e dall’articolo 14, paragrafo 1;
i) la descrizione degli imballaggi e delle attrezzature installati per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni; e
j) la descrizione delle procedure istituite per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni.
2. Per quanto riguarda la lettera i) del punto 1, gli imballaggi e le attrezzature installati per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni sono adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impianto e comprendono:
a) per la prevenzione: per gli impianti in cui avviene l’imballaggio, un imballaggio sufficientemente solido da resistere agli urti, alle sollecitazioni e alle condizioni meteorologiche che normalmente caratterizzano il trasporto; la solidità del materiale di imballaggio utilizzato e la costruzione dell’imballaggio sono adatti alla capacità dell’imballaggio e all’uso previsto; l’imballaggio è stagno alle polveri o provvisto di un rivestimento idoneo ed è costruito e chiuso saldamente al fine di prevenire ogni dispersione del contenuto che potrebbe essere causata da vibrazioni o da forze di accelerazione nelle normali condizioni di trasporto;
b) per il contenimento: nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, la collocazione di dispositivi di raccolta (ad esempio vaschette di raccolta e vasche di raccolta interrate con griglia d’acciaio) per garantire che le fuoriuscite sul pavimento possano essere facilmente contenute e bonificate, e coperture di drenaggio o alternative adeguate che trattengano i pellet di plastica per proteggere i sistemi di drenaggio sotterranei;
c) per la bonifica: nei luoghi di fuoriuscita e dispersione, aspiratori con capacità sufficiente per uso interno ed esterno, sufficienti strumenti di pulizia (ad esempio scope, palette e spazzole, secchi, nastri per riparazioni) e bidoni per lo smaltimento dei pellet di plastica raccolti nonché sacchi vuoti.
3. Per quanto riguarda la lettera j) del punto 1, le procedure istituite per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni sono adeguate e proporzionate alla natura e alle dimensioni dell’impianto e comprendono:
a) informare i terzi che accedono all’impianto per caricare, scaricare o altrimenti manipolare pellet di plastica in merito alle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni;
b) manipolare l’imballaggio dei pellet di plastica in modo tale da evitare la perforazione degli imballaggi; nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, garantire l’ispezione, la pulizia e la manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta e delle strutture di stoccaggio, nonché degli imballaggi e dei contenitori; in caso di dispersione o di fuoriuscita di polveri dagli imballaggi e dai contenitori, assicurare che non vengano ulteriormente utilizzati;
c) contenere le fuoriuscite e provvedere alla bonifica quanto prima e al più tardi al termine dell’operazione;
d) assicurare che l’esterno del veicolo stradale, del vagone ferroviario o della nave della navigazione interna sia privo di pellet di plastica quando lascia l’impianto e assicurare che le rampe di carico e scarico dei veicoli stradali e dei vagoni ferroviari siano chiuse quando questi lasciano il luogo di carico o scarico.
4. Oltre al punto 2 e in base alla natura e alle dimensioni dell’impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici prendono in considerazione, anche nel piano di gestione dei rischi, la descrizione almeno delle seguenti attrezzature:
a) per la prevenzione: per gli impianti in cui avviene l’imballaggio, un imballaggio che può resistere alla degradazione in ambienti acquatici; guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; coperture protettive di carrelli elevatori, attrezzature idrauliche o altre attrezzature di carico e scarico per evitare la perforazione degli imballaggi; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; contenitori sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; protezione per evitare l’eccessivo riempimento dei silos; sistemi di trasporto automatizzati per pellet; apparecchiature per l’estrazione delle polveri di pellet di plastica con filtri adeguati a tali polveri o dispositivi di raccolta; per la pulizia di contenitori o silos per pellet di plastica, uso di filtri o dispositivi di raccolta per l’acqua di risciacquo e la pulizia dell’aria;
b) per il contenimento: dispositivi di raccolta secondari collocati tra le zone in cui sono manipolati i pellet di plastica e il perimetro dell’impianto, intorno all’impianto e nei punti di connessione, in cui avviene il trasferimento dei pellet di plastica; coperture di drenaggio su tutti gli scarichi del pavimento all’interno degli edifici e sugli scarichi situati su superfici esterne (ad esempio basamenti di cemento, strade asfaltate e passaggi pedonali pavimentati) con, se del caso, maglie di dimensioni inferiori ai pellet di plastica più piccoli manipolati in loco; sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue; contenitori chiusi per pellet di plastica fuoriusciti e per imballaggi vuoti; aree per la riparazione o il trattamento degli imballaggi danneggiati; superficie del piano o dello spazio interrato nelle aree di carico e scarico che non ostacoli la pulizia delle fuoriuscite;
c) per la bonifica: aspiratori industriali; contenitori coperti, etichettati e chiusi saldamente per prevenire ulteriori fuoriuscite e dispersioni, dedicati ai pellet di plastica recuperati, compresi quelli trovati nei luoghi situati nelle zone immediatamente circostanti l’impianto; sacchi di raccolta rinforzati.
5. Oltre al punto 3 e in base alla natura e alle dimensioni dell’impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici valutano la possibilità di includere nel piano di gestione dei rischi la descrizione almeno delle procedure seguenti:
a) per la prevenzione: limiti delle quantità di pellet di plastica trasportati in determinati imballaggi; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l’apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all’inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell’efficacia delle procedure di prevenzione; procedure di ricevimento e partenza dei vettori dell’UE e dei vettori dei paesi terzi; procedure e misure di prevenzione delle polveri di pellet di plastica;
b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi o dei contenitori che presentano dispersioni; manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue;
c) per la bonifica: una volta rimossi, i pellet di plastica fuoriusciti, se possibile, sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi; se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, sono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.
6. Gli operatori economici che sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente includono, nel proprio piano di gestione dei rischi, anche quanto segue:
a) gli elementi che dovranno essere riesaminati durante le riunioni formali di dirigenza almeno una volta all’anno, compresa la quantità stimata e le cause di eventuali dispersioni; le attrezzature e le procedure di prevenzione, mitigazione e bonifica implementate e la loro efficacia;
b) un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici del personale, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l’installazione, l’uso e la manutenzione delle attrezzature, l’esecuzione delle procedure, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet di plastica;
c) procedure per informare i conducenti, i fornitori e i subappaltatori sulle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.
ALLEGATO II MODULO PER L’AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ALLEGATO III AZIONI PER I VETTORI DELL’UE E I VETTORI DEI PAESI TERZI
ALLEGATO IV MODULO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
ALLEGATO V INFORMAZIONI DA FORNIRE A NORMA DELL’ARTICOLO 10
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