Rettifica della direttiva delegata (UE) 2020/363 | 22.09.2021
Rettifica della direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE d...

ID 26204 | 12 Maggio 2026
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
GU L 2026/1030 del 12.5.2026
Entrata in vigore: 01.06.2026
Applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2030.
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 9, e l’articolo 15, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2026.
_________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, qualora le informazioni disaggregate su tali emissioni siano calcolate e comunicate, su base contrattuale o volontaria a fini commerciali, o qualora tale calcolo e tale comunicazione siano obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
Il presente regolamento si applica a:
a) operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto e operatori di hub;
b) intermediari di dati;
c) sviluppatori di strumenti di calcolo;
d) sviluppatori di banche dati di terzi; e
e) organismi di valutazione della conformità.
ID 26204 | 12 Maggio 2026
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
GU L 2026/1030 del 12.5.2026
Entrata in vigore:
Applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2030.
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 9, e l’articolo 15, paragrafo 5, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
_________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, qualora le informazioni disaggregate su tali emissioni siano calcolate e comunicate, su base contrattuale o volontaria a fini commerciali, o qualora tale calcolo e tale comunicazione siano obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
Il presente regolamento si applica a:
a) operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto e operatori di hub;
b) intermediari di dati;
c) sviluppatori di strumenti di calcolo;
d) sviluppatori di banche dati di terzi; e
e) organismi di valutazione della conformità.
[...]
Collegati
Rettifica della direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE d...

Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya...

Linee guida per lo sviluppo di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024