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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 / Nuovi requisiti attestati F-GAS

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 / Nuovi requisiti attestati F-GAS

ID 24612 | 19.09.2025 / In allegato

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione
GU L 2025/1893 del 19.9.2025

Entrata in vigore: 09.10.2025

____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/573 della Commissione prevede obblighi relativi agli attestati di formazione che le persone fisiche devono detenere per svolgere determinate attività riguardanti le apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano e che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari comprendenti gas fluorurati a effetto serra o alternative pertinenti, inclusi i refrigeranti naturali.

(2) Le norme del regolamento (UE) 2024/573 relative agli attestati di formazione si applicano a un ampio elenco di apparecchiature mobili e sostanze ivi contenute, comprese le alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

(3) I requisiti relativi al contenuto dei programmi di formazione e attestazione dovrebbero garantire la manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione.

(4) Il miglioramento della qualità della manutenzione delle apparecchiature o dell’assistenza è essenziale per ottimizzare e mantenere l’efficienza energetica, che costituisce un altro obiettivo degli obblighi di formazione e attestazione.

(5) A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche per quanto riguarda le competenze e le conoscenze da contemplare in relazione alle apparecchiature pertinenti e specificare le norme per l’attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati.

(6) Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha introdotto nuove norme relative agli obblighi in materia di attestati di formazione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione, assistenza o riparazione delle apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative idrocarburi o diossido di carbonio (CO2);

b) controlli delle perdite delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;

c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram e dalle apparecchiature di condizionamento d’aria in veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE;

d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, non disciplinate dalla lettera c), che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature in questione.

Articolo 2 Formazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, devono detenere uno dei tipi di attestati di formazione di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di attestati distinti o di un attestato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate.

I certificati istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione possono essere considerati conformi ai requisiti del presente regolamento per le sostanze pertinenti.

2. Gli attestati di formazione di cui al paragrafo 1 che dimostrano che il titolare ha completato un corso di formazione nel quale sono impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I sono:

a) attestato M1: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;

b) attestato M2: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d) per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi, solo in caso di utilizzo di una stazione di recupero e ricarica automatica per le apparecchiature di condizionamento d’aria;

c) attestato M3: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettera a), per quanto riguarda il diossido di carbonio (CO2);

d) attestato M4: i titolari possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra.

3. Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono iscritte a un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato riguardante l’attività pertinente; e

b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un attestato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Articolo 3 Rilascio degli attestati di formazione alle persone fisiche

1. L’organismo di attestazione di cui al paragrafo 4 rilascia un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.

2. L’attestato di formazione deve contenere almeno i dati seguenti:

a) nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;

b) tipo di attestato di formazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e indicazione delle attività che il titolare dell’attestato è autorizzato a svolgere, nonché il tipo di apparecchiature interessate;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.

3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di attestazione di esentare le persone fisiche dall’obbligo di seguire un corso di formazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, se queste ultime hanno acquisito in precedenza competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I.

Articolo 4 Organismo di attestazione

1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano l’autorità o le autorità competenti a designare l’organismo di attestazione autorizzato a rilasciare un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.

L’organismo di attestazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Le formazioni sono programmate e concepite in modo da impartire le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di attestazione mette a disposizione per la formazione un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti, in particolare quando svolgono attività che riguardano refrigeranti infiammabili.

3. L’organismo di attestazione definisce e applica le procedure per il rilascio degli attestati di formazione e per almeno 5 anni conserva registri che consentano di verificare il rilascio degli attestati.

Articolo 5 Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione tra Stati membri si applica unicamente agli attestati di formazione rilasciati conformemente all’articolo 3 per le attività specificate in tali attestati.

2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali attestati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate negli attestati.

3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di un attestato di formazione rilasciato in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Articolo 6 Attestati di formazione esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri provvedono affinché i titolari di attestati rilasciati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per gli attestati M1, M2 o M4 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.

Articolo 7 Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 307/2008 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

__________

ALLEGATO I

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere impartite nei programmi di formazione

[...]

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

[...]

Allegati
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