Legge 15 gennaio 2004 n. 27
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Mon...
ID 19331 | 29.03.2023
Decisione (UE) 2023/693 della Commissione del 27 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 91/11 del 29.3.2023
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Articolo 1 Modifica della decisione (UE) 2017/1214
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1214 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 2 Modifica della decisione (UE) 2017/1215
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1215 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie industriali o professionali” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 3 Modifica della decisione (UE) 2017/1216
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1216 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 4 Modifica della decisione (UE) 2017/1217
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1217 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “prodotti per la pulizia di superfici dure” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 5 Modifica della decisione (UE) 2017/1218
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1218 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 6 Modifica della decisione (UE) 2017/1219
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/1219 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso industriale o professionale” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 7 Modifica della decisione (UE) 2018/680
L’articolo 4 della decisione (UE) 2018/680 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “servizi di pulizia di ambienti interni” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.».
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