Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29

Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29 / Adeguamento nazionale Regolamento Batterie
ID 25695 | 06.03.2026
Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29
Disposizioni per l'adeguamento della normativa na...
ID 20438 | Update 18.09.2026 / Allegato
Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione del 14 settembre 2023 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili
GU L 234/142 del 22.9.2023
Applicazione a decorrere dal 21 settembre 2023.
Rettifica
- Rettifica decisione (UE) 2023/1809 - 18.09.2026
...
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende qualsiasi articolo la cui funzione consiste nell’assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte, esclusi i prodotti tessili. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.
2. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 2
1. Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» comprende coppette flessibili riutilizzabili o barriere indossate all’interno del corpo la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il liquido mestruale e che sono costituite da silicone o altri elastomeri.
2. Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 3
1. Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i relativi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato I della presente decisione.
2. Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per i gruppi di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e «coppette mestruali riutilizzabili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 5
1. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».
2. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «coppette mestruali riutilizzabili» è «055».
Articolo 6
La decisione 2014/763/UE è abrogata.
Articolo 7
1. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», quali definiti nella decisione 2014/763/UE, presentate prima della data di applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» presentate il giorno dell’entrata in applicazione della presente decisione, o entro due mesi da tale data, possono essere basate, a scelta del richiedente, sui criteri di cui alla presente decisione o su quelli di cui alla decisione 2014/763/UE e sono valutate conformemente ai criteri prescelti.
3. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata in conformità ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE possono essere utilizzati per 12 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2023.
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