della Commissione del 19 ottobre 2018 che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione 2012/481/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta stampata” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 28 luglio 2022.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2014/763/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti igienici assorbenti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2014/893/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2021.
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