Legge 8 maggio 2019 n. 40

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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi
(GU Serie Generale n.291 del 15-12-2018)
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l’esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l’individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalità di rilevazione e comunicazione dei dati. 2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.
Art. 2. Siti e criteri di monitoraggio
1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall’art. 1, con l’indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell’Allegato I al presente decreto.
2. Si applicano, per l’esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.
Art. 3. Comunicazione dei dati
1. Le autorità responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prescritta dall’art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2018:
entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;
ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;
ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.
2. Il formato da utilizzare per la trasmissione dei dati previsti dal comma 1 è riportato in Allegato III.
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1. Il Ministero invia alla Commissione europea:
a) il primo programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
b) il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico aggiornato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, entro due mesi da ciascun aggiornamento;
c) le proiezioni di cui all’articolo 6, comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all’allegato I;
d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l’ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell’articolo 7;
e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell’articolo 7.
2. L’ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all’articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all’allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio è data tempestiva comunicazione al Ministero.
3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e) , e dal comma 2 sono inviate anche all’Agenzia europea per l’ambiente.
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