Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2021/2054

ID 15018 | | Visite: 1987 | Regolamento EMASPermalink: https://www.certifico.com/id/15018

BAT Telecomunicazioni e TIC

Decisione (UE) 2021/2054 - BAT EMAS Telecomunicazioni e TIC

Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione dell’8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 420/87 del 25.11.2021

Entrata in vigore: 15.12.2021

Applicazione: dal 25 marzo 2022.

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione è tenuta ad elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi nell’ambito del sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009 devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. In tale piano di lavoro la Commissione annovera le telecomunicazioni e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) tra i settori prioritari.
(3) Il documento di riferimento settoriale per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi TIC dovrebbe definire le migliori pratiche di gestione ambientale per tutti i fornitori di telecomunicazione e di servizi TIC, compresi gli operatori delle telecomunicazioni, le società di consulenza in materia di TIC, le società di elaborazione di dati e hosting, gli sviluppatori e gli editori di software, le emittenti e gli installatori di apparecchiature e di siti di TIC. È inoltre opportuno proporre indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza specifici per una data pratica di gestione ambientale, laddove ciò sia possibile e rappresentativo.
(4) Le migliori pratiche di gestione ambientale per il settore in questione dovrebbero consentire di individuare azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione ambientale globale delle imprese in quattro macroaree. Queste macroaree, che si ritiene possano sostenere al meglio gli sforzi di tutti i fornitori di telecomunicazioni e di servizi TIC, sono le questioni trasversali, i centri dati, le reti di comunicazione elettronica e il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali in altri settori.
(5) Affinché le organizzazioni del settore delle telecomunicazioni e dei servizi TIC, i verificatori ambientali, le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli altri operatori dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale, è opportuno differire la data di applicazione della presente decisione.
(6) Per elaborare il documento di riferimento settoriale la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori di interessi in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) figura nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 25 marzo 2022.

_______

ALLEGATO

Indice

1. INTRODUZIONE
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SERVIZI TIC
3.1. BEMP per le questioni trasversali
3.1.1. Utilizzare al meglio un sistema di gestione ambientale
3.1.2. Acquisizione di prodotti e servizi TIC sostenibili
3.1.3. Ottimizzare il consumo energetico dei dispositivi degli utenti finali
3.1.4. Uso di energia da fonti rinnovabili e di energia a basse emissioni di carbonio
3.1.5. Efficienza dell’uso delle risorse associato alle apparecchiature TIC attraverso la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio
3.1.6. Ridurre al minimo la domanda di traffico di dati attraverso software verdi
3.2. BEMP per i centri dati
3.2.1. Attuare un sistema di gestione dell’energia per i centri dati (che comprenda la misurazione, il monitoraggio e la gestione delle apparecchiature TIC e di altro tipo)
3.2.2. Definire e attuare una politica di gestione e archiviazione dei dati
3.2.3. Migliorare la gestione e la progettazione dei flussi d’aria
3.2.4. Migliorare la gestione del raffreddamento
3.2.5. Riesaminare e regolare i valori di temperatura e umidità
3.2.6. BEMP relative alla selezione e alla diffusione di nuove apparecchiature per i centri dati
3.2.6.1. Selezione e diffusione di apparecchiature per i centri dati rispettose dell’ambiente
3.2.7. BEMP relative alla costruzione di nuovi centri dati o alla ristrutturazione di centri dati esistenti
3.2.7.1. Pianificazione di nuovi centri dati
3.2.7.2. Riutilizzo del calore di scarto del centro dati
3.2.7.3. Progettazione dell’edificio del centro dati e configurazione fisica
3.2.7.4. Scelta dell’ubicazione geografica del nuovo centro dati
3.2.7.5. Uso di fonti idriche alternative
3.3. BEMP per le reti di comunicazione elettronica
3.3.1. Migliorare la gestione dell’energia delle reti esistenti
3.3.2. Migliorare la gestione dei rischi per i campi elettromagnetici attraverso la valutazione e la trasparenza dei dati
3.3.3. Selezionare e installare apparecchiature di rete per la comunicazione elettronica più efficienti sotto il profilo energetico
3.3.4. Installare e ammodernare le reti di telecomunicazione
3.3.5. Ridurre l’impatto ambientale al momento della costruzione o dell’ammodernamento delle reti di telecomunicazione
3.4. Migliorare le prestazioni energetiche e ambientali in altri settori («ecologizzazione mediante le TIC»)
3.4.1. Ecologizzazione mediante le TIC
4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SPECIFICI PER IL SETTORE RACCOMANDATO

[...] Segue in allegato

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decisione UE 2021 2054.pdf
BAT EMAS Telecomunicazioni e TIC
1168 kB 8

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente EMAS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 73

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 110

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 206

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 105

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente