Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto MITE 27 ottobre 2021

ID 15407 | | Visite: 2722 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/15407

Decreto MITE 27 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalita` di calcolo dell’intensita` elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un’annualita` in emergenza COVID-19.

1. Il presente decreto, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01), come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, definisce le modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché le modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica .nel caso in cui ·n periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ricomprende un 'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covìd-2019.

2. Ai finì del calcolo dell'intensità elettrica di cui al comma 1, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché. il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a) del decreto del 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

3. Il consumo medio dì energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno di cui all'articolo 3, comma I, del decreto 21 dicembre 2021, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020,

4. Ai fini del calcolo del livellò di contribuzione definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso.

6. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.

7. L'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente adegua le pertinenti disposizioni regolatorie.
...
segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto MITE 27 ottobre 2021.pdf)Decreto MITE 27 ottobre 2021
 
IT218 kB541

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Linee guida per eventi sportivi sostenibili
Giu 08, 2023 30

Linee guida per eventi sportivi sostenibili

Linee guida per eventi sportivi sostenibili ID 19770 | 08.06.2023 Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri 08.06.2023 Pubblicate le linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e… Leggi tutto
Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti
Giu 06, 2023 40

Il recupero di sostanza organica rifiuti e produzione di ammendanti

Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità ID 19753 | 06.06.2023 / ANPA 2002 L’Agenzia ha intrapreso uno studio relativo al recupero di sostanza organica da rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità per conto dell’Osservatorio Nazionale sui… Leggi tutto
Giu 06, 2023 58

Decreto Legislativo 3 agosto 2007 n. 152

Decreto Legislativo 3 agosto 2007 n. 152 Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. (GU n.213 del 13.09.2007 - S.O. n. 194) Abrogato da: D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155… Leggi tutto
Direttiva 2004 107 CE Arsenico  cadmio  mercurio  nickel e IPA nell aria
Giu 06, 2023 57

Direttiva 2004/107/CE

Direttiva 2004/107/CE / Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e IPA nell'aria Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005)… Leggi tutto
Giu 06, 2023 56

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 ID 19750 | 06.06.2023 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI)) (GU C 494 del 8.12.2021)… Leggi tutto

Più letti Ambiente