Legge 5 gennaio 1994 n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche.
(GU n.14 del 19-01-1994 - S.O. n. 11)
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
Abrogata da: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(GU Serie Generale n.166 del 17-07-2019)
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120
...
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
d) Al comma 4 e aggiunto il seguente "4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'Idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'Idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".
Articolo 2 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
Collegati:
Disposizioni in materia di risorse idriche.
(GU n.14 del 19-01-1994 - S.O. n. 11)
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
Abrogata da: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

ID 23858 | 22.04.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2...

ID 12077
Le Linee Guida FISE Assoambiente “Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale: L...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024