Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto Direttoriale n.251/2023 / Modalità compilazione registro carico/scarico e formulario

ID 21025 | | Visite: 9487 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/21025

Decreto Direttoriale n 251 2023   Modalit  compilazione registro carico scarico e formulario

Decreto Direttoriale n.251/2023 / Modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario - RENTRi - Dal 13 febbraio 2025

ID 21025 | 21.12.2023 / In allegato

Pubblicato il 21 dicembre 2023 sul sito di RENTRI il Decreto Direttoriale n.251/2023 del 19.12.2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

Decreto direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023
- Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- Allegato 2 - Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

Applicazione dal 13 febbraio 2025

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario digitali, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025 (DD n. 97 del 22 settembre 2023).

Decreto 4 aprile 2023, n. 59
.
..

Art. 21 Modalita' operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali:

a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita' perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;

Decreto 4 aprile 2023, n. 59
.
..

Art. 4 Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalita' digitale e' effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni e' memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

Art. 5 Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti RENTRI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 292

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 334

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 372

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 337

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto
Giu 19, 2025 535

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 555

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 546

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 552

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 566

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto

Più letti Ambiente