Decisione di esecuzione 2013/84/UE
Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 febbraio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria concia...
ID 18157 | 23.11.2022 / In allegato Sentenza
Sentenza Corte di Giustizia UE del 17 novembre 2022 - Causa C-238/21 - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 3, punto 1 - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 6, paragrafo 1 - Materiali di scavo - Nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” - Cessazione della qualifica di rifiuto
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L’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una normativa nazionale in forza della quale materiali di scavo non contaminati, rientranti, ai sensi del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata,
- devono essere qualificati come «rifiuti» sebbene il loro detentore non abbia né l’intenzione né l’obbligo di disfarsene e tali materiali soddisfino le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificati come «sottoprodotti», e
- perdono tale qualifica di rifiuto solo quando siano direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore abbia soddisfatto criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell’ambiente, qualora questi ultimi abbiano l’effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.
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