Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24712 | 10.10.2025 / In allegato
Deliberazione della giunta Regione Umbria 23 settembre 2025 n. 947
D.Lgs. n. 152/2006, art. 272-bis - Decreto direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica recante “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”. Linee guida per la valutazione dell’impatto odorigeno. Adozione.
L'obiettivo è l'adozione di un quadro normativo regionale per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, integrando gli indirizzi forniti dal Decreto Direttoriale n. 309/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.
Tali indirizzi forniscono un quadro di riferimento essenziale per i procedimenti istruttori e decisionali in materia di autorizzazioni ambientali. Il disturbo olfattivo e la sua percezione soggettiva è un problema complesso che può compromettere il benessere umano e generare fastidio e conflitti tra i cittadini e le attività produttive.
Le linee guida stabiliscono criteri e condizioni per valutare le emissioni odorigene generate da impianti o attività con potenziale impatto olfattivo. Si applicano a tutti i nuovi impianti e le nuove attività che, a causa delle loro lavorazioni, possono ragionevolmente generare emissioni odorigene, come specificato nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida. Gli approfondimenti sono richiesti per le attività soggette a diverse procedure autorizzative, tra cui: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera; Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); Autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti (Art. 208 D.Lgs. 152/2006); Autorizzazione Unica per fonti rinnovabili (Biogas, Biometano e Biomassa); Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità (Screening). Le indicazioni si applicano anche agli impianti esistenti soggetti a rinnovo, riesame o modifica dell'Autorizzazione, e ai casi critici in presenza di ripetute segnalazioni di odori.
Vengono definiti tre diversi livelli di approfondimento tecnico per le relazioni allegate alle istanze di autorizzazione: ricognitivo, semplificato ed esteso. La scelta del livello dipende dalla tipologia di istanza e dal potenziale impatto. In particolare, per le procedure estese, gli studi devono prevedere l'uso di un modello di dispersione per dimostrare il rispetto dei "Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori". Questi valori sono fissati in funzione della sensibilità del ricettore (basata sulla classificazione ISTAT e sulle Zone Territoriali Omogenee).
Le linee guida definiscono in dettaglio la procedura per la "Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti" che si articola in tre fasi: indagine, imposizione modifica autorizzazione, verifica efficacia. In caso di criticità è prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico in cui il Comune, nella persona del Sindaco, assume un ruolo centrale, istituendo e coordinando il tavolo stesso al quale partecipano ARPA, AUSL e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, con il compito di valutare l'entità del disturbo, proporre ed attuare azioni di mitigazione.
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Sommario
1. Premessa
2. Definizioni
3. Campo di applicazione
4. Livelli di approfondimento e contenuto delle relazioni
4.a. Contenuti relazione procedura di ricognizione
4.b. Contenuti relazione procedura semplificata
4.c. Contenuti relazione procedura estesa
5. Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori
6. Valutazioni, prescrizioni e monitoraggi
6.a. Valutazioni delle sorgenti odorigene
6.b. Prescrizioni e monitoraggi
7. Coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistico
8. Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione
9. Campionamento olfattometrico
10. Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo
11. Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene
12. Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti
12.a. Introduzione
12.b. Il ruolo degli Enti coinvolti
12.c. Indagine - FASE A
12.d. Modifica autorizzazione - Fase B
12.e. Verifica - Fase C
Indice delle Tabelle
Tabella 1: Tipologia di impianto od attività a potenziale rischio osmogeno
Tabella 2: Applicazione a procedimenti autorizzativi
Tabella 3: strutture particolarmente sensibili
Tabella 4: classi di sensibilità e valore di accettabilità (Tab. 3 decreto 309/2023)
Tabella 5: transcodifica zone territorialmente omogenee e classificazione ex L.R. 1/2015
Indice delle figure
Figura 1: Diagramma di flusso dei procedimenti autorizzativi ed applicazione art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006
Figura 2: Diagramma di flusso delle attività di indagine sulle problematiche di odore
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Fonte: Regione Umbria
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Vienna il 22 marzo 1985
Testo estratto da: Decisione 88/540/CEE
Ratificata IT: Legge 4 luglio 1988, n. 277
Vedi Documento:
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