Interpello ambientale 18.03.2026
OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in merito all'applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1).
QUESITI
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, il Comune di Galluccio (CE) ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento autorizzati come impianti di recupero energetico (R1). In particolare, l'istante pone i seguenti quesiti:
1) Se la qualifica di operazione di recupero energetico (R1) per un impianto di incenerimento possa ritenersi automaticamente acquisita per effetto del solo rilascio dell'A.I.A., ovvero se debba essere considerata subordinata alla determinazione annuale dell'indice di efficienza energetica R1 e alla sua verifica da parte dell'ente competente.
2) Se, in assenza della determinazione e verifica dell'indice R1, un impianto autorizzato formalmente come R1 debba essere giuridicamente qualificato come impianto di smaltimento (operazione D10), con tutte le conseguenze normative, fiscali e sanzionatorie che ne derivano.
3) Se un gestore possa autonomamente qualificare l'impianto come coinceneritore al fine di sottrarsi all'obbligo di calcolo dell'indice R1, in assenza di una espressa qualificazione in tal senso nel titolo autorizzativo e senza che l'ente competente abbia definito una formula alternativa ai sensi de/la normativa vigente.
4) Se l'assenza di verifiche annuali sull'indice R1 da parte dell'ente autorizzativo integri una violazione degli obblighi di vigilanza e controllo previsti dal d.lgs. 152 del 2006 e dal D.M. 134/2016.
5) Se la qualificazione di ''impianti strategici di preminente interesse nazionale' ai sensi dell'art. 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164, debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti di incenerimento operanti in regime di recupero energetico (operazione R1), come esplicitato al comma 1 e 3, ovvero se tale qualificazione possa estendersi anche ad impianti che non svolgano operazioni di recupero energetico.
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