Interpello ambientale 23.09.2026
OGGETTO: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 relativo alle modalità di attuazione dei principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2024/1157
QUESITO
Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire chiarimenti sulle modalità di attuazione dei principi di prossimità e di autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del regolamento (UE) 2024/1157. In particolare:
1. Se la mera consultazione della banca dati pubblica del Catasto Rifiuti ISPRA può ritenersi giuridicamente e tecnicamente sufficiente ad assolvere l'obbligo istruttorio in capo all'autorità competente di spedizione finalizzato ad attestare l'indisponibilità di impianti di smaltimento a livello nazionale oppure se è necessario espletare formale indagine coinvolgendo tutte le Autorità nazionali competenti al rilascio dei titoli autorizzativi;
2. fermo restando il punto 1, se si può pretendere che il notificatore esibisca formali e comprovati dinieghi scritti da parte dei gestori degli impianti nazionali censiti;
3. quali sono i criteri minimi e gli standard documentali omogenei che le Regioni italiane devono richiedere ai notificatori per ritenere assolto l'onere della prova circa la non fattibilità tecnica e la non sostenibilità economica del recupero all'interno del territorio nazionale;
4. quali sono le linee di indirizzo per l'espletamento coordinato del principio di prossimità in ipotesi di rifiuti destinati al recupero all'estero (art. 12 del Regolamento) e come dovranno essere strutturate le eventuali obiezioni regionali all'interno del nuovo sistema digitale centralizzato DIWASS.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006.
L’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), recante “Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento”, subordina il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione al verificarsi di alcune condizioni. Tra queste, il notificatore deve dimostrare che:
i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;
ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59;
Tale articolo, tuttavia, non individua in maniera dettagliata la documentazione che il notificatore deve produrre a supporto di tali dimostrazioni, né stabilisce criteri uniformi e vincolanti circa il livello di approfondimento istruttorio richiesto alle autorità competenti. Ne consegue che la valutazione circa l’idoneità degli elementi forniti dal notificatore è rimessa alla discrezionalità delle autorità competenti preposte al rilascio dell’autorizzazione.
In tale contesto, può verificarsi che sia le diverse autorità competenti operanti sul territorio nazionale, sia le autorità competenti degli altri Stati membri adottino approcci istruttori non coincidenti con richiesta di documentazione diversa o elementi probatori più o meno dettagliati, a scapito dell’armonizzazione del procedimento sia a livello nazionale che unionale.
Tale circostanza non implica di per sé una scorretta applicazione della disposizione in parola da parte delle autorità competenti ma riflette semplicemente il carattere discrezionale delle valutazioni richieste, al fine di accertare che le condizioni previste siano effettivamente soddisfatte.
Resta fermo, comunque, l’obbligo del notificatore di rispettare le richieste dell’autorità competente di uno Stato membro anche laddove le stesse siano dettate da un’interpretazione più stringente della normativa, senza poter invocare la circostanza per cui altre autorità competenti adottano procedure meno rigorose e richiedono informazioni e documentazione meno dettagliate.
Alla luce di ciò, si prende comunque atto delle difficoltà operative derivanti dall’assenza di procedure armonizzate finalizzate all’attuazione del suddetto articolo 11 e si condivide
l’esigenza di una maggiore uniformità applicativa sulla base di orientamenti condivisi tra le autorità competenti.
[...] Segue in allegato