Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214
ID 23203 | 27.12.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e d...
ID 26082 | 24.04.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla richiesta di chiarimenti riguardanti l’individuazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni AIA che svolgono fusione secondaria di alluminio ( categoria IED 2.5 b) finalizzata alla produzione di semilavorati (billette).
Con nota che si riscontra codesta Regione Abruzzo ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.Lgs. 152/06 in merito alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni AIA che svolgono fusione secondaria di alluminio (categoria IED 2.5 b) finalizzata alla produzione di semilavorati (billette).
Si rileva, in relazione all’applicazione delle direttive operative definite a livello dipartimentale, che il quesito riguarda l’assetto delle competenze amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale, e non implica pertanto alcuna valutazione tecnico-scientifica, né afferisce a settori di competenza di altre direzioni generali.
Pertanto, a riguardo, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, la Regione Abruzzo ha illustrato un caso specifico, relativo all’attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno, rientrante dunque nella fattispecie di cui al punto 2.5, lettera
b) dell’Allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. In proposito la Regione Abruzzo chiede quali siano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili da applicare al caso di specie considerato che la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 escluda dal proprio ambito di applicazione “la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi”, rimandando dunque ai contenuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.
Il quesito, pur facendo riferimento ad un caso particolare, riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna. Infatti, entrambe le decisioni di esecuzione fanno riferimento alla stessa attività di cui al punto 2.5, lettera b) dell’Allegato VIII parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), D.lgs. 152/2006, articolo 29-octies, comma 3) prevede che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
In proposito è pertanto essenziale la definizione di quale decisione relative alle conclusioni sulle BAT si applichi al caso di specie sia per individuare quali siano le migliori tecniche disponibili applicabili alla produzione di billette di alluminio e le relative prestazioni ambientali che l’impianto deve garantire e sia per la necessità di dover avviare il riesame con valenza di rinnovo coerentemente secondo quanto previsto dal richiamato l’articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006.
Il 30 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi e riguardano in particolare la produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi.
Il 6 dicembre 2024 2024/2974 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie e riguarda in particolare le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva.
CONSIDERAZIONI
Nel caso illustrato dalla Regione Abruzzo, la regione stessa richiama il fatto che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie, riporta esplicitamente che è esclusa dal suo campo di applicazione la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura, e che questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi.
Infatti, come riportato nell’interpello della Regione stessa, le billette sono dei semilavorati che vengono successivamente trattate per poter assumere le caratteristiche dimensionali tali da porter rappresentare un prodotto finito.
RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta di carattere generale, al quesito posto con l’interpello in oggetto.
Quesito – si chiede un chiarimento riguardo le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno.
Riconosciuto che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie si applica alle fonderie il cui processo produttivo si caratterizza nell’avere prodotti finiti pronti all’uso.
Mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi, si occupa di quei processi che partendo da minerali o prodotti di recupero, porta alla produzione di semilavorati che hanno bisogno di successivi trattamenti per poter assumere le caratteristiche dimensionali tali da poter rappresentare un prodotto finito. Pertanto, quest’ultima decisione di esecuzione è quella che più si adegua alla fattispecie oggetto dell’interpello.
[...] In allegato
Fonte: MASE
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