STREPIN 2020

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MISE, 26.11.2020 - Consultazione pubblica sulla Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale
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ID 26322 | 26 Maggio 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla contemporaneità di Valutazioni di Impatto Ambientale di diversi proponenti su stesse opere connesse (stazioni allaccio Terna) ad impianto agrivoltaici/fotovoltaici
Con nota acquisita con prot. 60375 del 19 marzo 2026 codesta Provincia, in qualità di autorità competente ai sensi della LR 8/2025, ha formulato un interpello per chiedere chiarimenti su come gestire procedimenti di VIA/PAUR concomitanti allorquando più impianti agrivoltaici/fotovoltaici condividano la stessa nuova sottostazione (stazione di raccolta) come opera di rete di connessione.
In primis L’Interpellante evidenzia che presso la Provincia sono state presentate più istanze di VIA/PAUR ex art. 27‑bis d.lgs. 152/2006 per impianti agrivoltaici che, pur distinti, prevedono la medesima nuova sottostazione Terna (ampliamento di un impianto esistente) come opera di rete necessaria alla connessione. La documentazione concernente la VIA della nuova sottostazione è stata redatta da una Società proponente “capofila”; tuttavia, la normativa vigente (specie l’art. 9 del d.lgs. 190/2024) richiede che in ogni istanza di VIA/PAUR venga allegata anche la documentazione relativa alle opere di connessione di rete, che vanno assoggettate a VIA in quanto opere necessarie all’esercizio dell’impianto principale, anche se da sole non rientrerebbero in categorie soggette a VIA.
A parere dell’istante si determinerebbe così una sovrapposizione di più procedimenti di VIA sulla medesima parte di progetto (nuova sottostazione), dal momento che ogni istanza di VIA/PAUR contiene la stessa documentazione per la stessa sottostazione. La Provincia sottolinea che l’autorizzazione degli impianti agrivoltaici non può essere assunta senza la preventiva o contestuale VIA anche delle opere di connessione, e chiede come avviare, sospendere o archiviare le istanze in modo da evitare duplicazioni di VIA per la medesima sottostazione.
In secundis l’interpellante rappresenta che presso il MASE è già in corso un procedimento di VIA statale per un progetto agrivoltaico con annessa nuova sottostazione Terna avviato prima del passaggio di competenza alle Regioni (ora attribuite alle Province dalla LR 8/2025). Dopo il passaggio di competenze, sono state presentate nuove istanze di VIA/PAUR per altri impianti agrivoltaici/fotovoltaici che condividono la medesima sottostazione Terna, coinvolta nel procedimento statale ancora in corso. L’interpellante chiede quindi come armonizzare le istanze ricevute (avviare, sospendere, archiviare ecc.) in modo da evitare che più procedimenti di VIA abbiano ad oggetto la stessa sottostazione, sia tra le diverse istanze regionali/provinciali che in relazione al procedimento già in itinere presso il MASE.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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