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Interpello ambientale 20.05.2026 - End of waste inerti 

Interpello ambientale 20.05.2026 - End of waste inerti 

Interpello ambientale 20.05.2026 - End of waste inerti 

ID 26350 | 31 Maggio 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 20.05.2026

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti in merito all’applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Veneto richiede chiarimenti su taluni aspetti applicativi del decreto ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, e in particolare:

1.1. se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all’Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2;
1.2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in allegato 2;
1.3. in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un’attestazione unicamente funzionale all’uscita dall’impianto dell’EoW prodotto per il suo invio all’uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto;
1.4. in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità;
2.1. se il campione secondo la norma UNI 932-1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);
2.2. se il campione prelevato ai sensi della UNI 932-1 sia anch’esso soggetto all’obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg);
3.1. se il DM n. 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 “Rifiuti ceramici e inerti”, del medesimo suballegato; in quest’ultimo caso, si chiede di indicare quali;
3.2. in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i CER del DM n. 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del DM 05/02/98, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai CER elencati al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 qualora previsti anche nel DM 127/2024;
3.3. se l’immediata applicabilità dell’art. 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente DM n. 152/2022 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al DM n. 152/2022;
3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal DM n. 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel DM n. 127/2024 e altri estranei al DM n. 127/2024, possano intendersi esonerate dall'obbligo di adeguamento di cui all'art. 8, qualora intendano proseguire l'attività con le modalità di cui all'autorizzazione “caso per caso”;
3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell’arco dell’intera durata dell’autorizzazione comprenda sempre la commistione con CER non contemplati dal DM n. 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da CER di cui al DM n. 127/2024;
4.1. se il rifiuto identificato con codice EER 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi;
5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del DM n. 127/2024 anche trattamenti basati su un'azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico;
6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l’impianto di produzione dell’aggregato, una volta conclusa la fase di verifica di conformità, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall’utilizzatore (ad es: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime);
7.1. se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l’obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;
7.2. qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta;
8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” - utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del DM 127/24-, sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2 Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”;
9. infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l’assenza dell’uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell’elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla UNI EN 13383-1 in tab.4 dell’Allegato 1 e del corrispondente richiamo in tab.5 dell’Allegato 2.

...segue in allegato

Fonte: MASE

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