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Interpello ambientale 09.07.2026 - EoW granulato di conglomerato bituminoso

Interpello ambientale 09.07.2026 - EoW granulato di conglomerato bituminoso

Interpello ambientale 09.07.2026 - EoW granulato di conglomerato bituminoso

ID 26647 | 09 Luglio 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 09.07.2026

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito all'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152 del 2006, l’associazione CONFAPI-ANIEM, ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, in particolare, circa la possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle classi granulometriche 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se l’uso di tale materiale possa essere equiparato all’uso dei materiali vergini.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 222254 del 25 novembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 30965 del 12 febbraio 2026, si rappresenta quanto segue.

Il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 individua i criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e può essere impiegato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 1 del medesimo decreto e di seguito elencati:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della Norma Uni En13108 (serie da 1-7);

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Con riferimento alle granulometrie indicate nell'istanza, si osserva che le classi 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 sono ricomprese tra le dimensioni nominali degli aggregati considerate dalla norma UNI EN 13242, richiamata dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per gli impieghi connessi alla produzione di aggregati destinati alla costruzione di strade.

...segue in allegato

Fonte: MASE

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