Interpello ambientale 09.07.2026
Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito all'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152 del 2006, l’associazione CONFAPI-ANIEM, ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, in particolare, circa la possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle classi granulometriche 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se l’uso di tale materiale possa essere equiparato all’uso dei materiali vergini.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 222254 del 25 novembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 30965 del 12 febbraio 2026, si rappresenta quanto segue.
Il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 individua i criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e può essere impiegato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 1 del medesimo decreto e di seguito elencati:
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della Norma Uni En13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Con riferimento alle granulometrie indicate nell'istanza, si osserva che le classi 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 sono ricomprese tra le dimensioni nominali degli aggregati considerate dalla norma UNI EN 13242, richiamata dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per gli impieghi connessi alla produzione di aggregati destinati alla costruzione di strade.
...segue in allegato