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Interpello ambientale 08.10.2026 / Reimmissione in sottosuolo acque estratte durante bonifica

Interpello ambientale 08.10.2026 / Reimmissione in sottosuolo acque estratte durante bonifica

Interpello ambientale 08.10.2026 / Reimmissione in sottosuolo acque estratte durante bonifica

ID 27282 | 13 Ottobre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
...

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 08.10.2026

OGGETTO: Città di Asti - Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Richiesta di interpretazione dell'art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 in ordine alla nozione di "acquifero" e all'ammissibilità della reimmissione delle acque di falda trattate nella zona insatura (vadosa).

QUESITO

Con nota dell’8 luglio 2026, acquisita con prot. n. 146336 del 9 luglio 2026, il Comune di Asti ha proposto l’interpello ambientale di cui in oggetto. In particolare, il Comune ha premesso che in base all’art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006: «In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte». L’ente comunale rileva che lo stesso comma dispone che il progetto previsto dall’art. 242 debba specificare la tipologia di trattamento adottata, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione, nonché le misure di controllo e monitoraggio relative alla porzione di acquifero interessata.

Il Comune di Asti ha, inoltre, evidenziato che l’art. 243, comma 5, D.lgs. 152/2006 costituisce una deroga speciale rispetto al divieto generale sancito dall’art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo cui «è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo». Pertanto, l’ente interpellante rileva che l’art. 243, comma 5, D.lgs. 152/2006 non può essere oggetto di applicazione estensiva.

Ai fini dell’interpretazione dell’art. 243, comma 5, D.lgs. 152/2006, sottolinea il Comune, assumono rilievo le definizioni contenute nell’art. 74, D.lgs. n. 152/2006, che qualifica come «acque sotterranee» tutte le acque situate al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, e definisce l’«acquifero» quale uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici aventi una permeabilità sufficiente a consentire un significativo flusso di acque sotterranee o l’estrazione di quantità rilevanti delle stesse.

Il Comune di Asti ha, inoltre, evidenziato che la versione precedente dell’art. 243, comma 5, D.lgs. 152/2006 introdotta dalla L. n. 13/2009, faceva riferimento alla reimmissione nella «stessa unità geologica». Successivamente, l’art. 41 del D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013, ha modificato l’art. 243, comma 5, sostituendo tale espressione con quella di «stesso acquifero» e introducendo contestualmente l’obbligo di monitorare la porzione di acquifero interessata dall’intervento.

Ciò premesso, il Comune ha posto i seguenti quesiti:

1) Ai fini dell’art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006, allorché la norma ammette la reimmissione delle acque sotterranee «nello stesso acquifero da cui sono emunte», cosa debba intendersi per «acquifero»: se la sola zona satura oppure anche la sovrastante zona insatura (vadosa).

2) In altri termini, se sia ammissibile, nell’ambito di un intervento di bonifica, reimmettere le acque di falda trattate anche all’interno della zona insatura (ad esempio mediante bacini di infiltrazione) anziché nella sola zona satura del medesimo acquifero.

3) Ove la reimmissione diretta nella zona insatura fosse ritenuta non ammissibile in via generale, se tale preclusione possa essere derogata qualora la reimmissione costituisca parte integrante di un intervento di bonifica avente ad oggetto sia la matrice suolo (terreno) sia le acque di falda sottostanti.

[...]

Riscontro ai Quesiti

A seguito dell’interlocuzione intercorsa con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), tenuto conto del parere reso da quest’ultimo con nota acquisita con prot. n. 166225 del 4 agosto 2026, si precisa quanto segue.

Riscontro al quesito n. 1

L'art. 104, comma 1, del D.lgs. 152/2006, stabilisce il generale divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, disponendo che: «è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo».

Si ritiene che l’art. 104, comma 1, del D.lgs. 152/2006 debba essere interpretato nel senso che in base alla medesima disposizione è vietato qualsiasi scarico sia nella porzione satura del sottosuolo, coincidente con le acque sotterranee, sia nella porzione insatura, ricompresa nella nozione di sottosuolo, la quale può comprendere sia le zone sature quanto quelle non sature.

In deroga a tale principio generale, l'art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 prevede che, ai soli fini degli interventi di bonifica, è consentita la reimmissione delle acque sotterranee trattate nello stesso acquifero dal quale le stesse sono state emunte.

Ai fini dell'interpretazione della suddetta deroga, assume particolare rilievo la nozione di "acquifero":

Art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30: "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee”.

Art. 74 del D.lgs. 152/2006 (definizione di “falda acquifera”): "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficienti da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee”.

Nella versione italiana della direttiva n. 2000/60/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con la parte III del D.lgs. 152/2006, il termine inglese aquifer è stato tradotto con "falda acquifera".

Al riguardo, risulta utile rinviare all'Allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/2006 (punto A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi), in cui viene rilevato che l'identificazione degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici e che devono essere soddisfatti 2 criteri:

1. Quantità significativa: è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno, o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone;

2. Flusso significativo: la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente.

Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unità stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.

Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate e degli orientamenti tecnico-scientifici in materia, il termine "acquifero" è riferibile a rocce che per caratteristiche intrinseche (es. permeabilità primaria, fratturazione, carsismo) ed estrinseche (effettiva presenza di acqua, gradienti idraulici, presenza di ricarica) sono effettivamente in grado di consentire flusso significativo e quantità significativa di acque sotterranee; pertanto, tale termine deve essere ricondotto alla sola porzione satura del sottosuolo.

Conclusione: Ne consegue che il termine acquifero contenuto nell’art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 si deve intendere riferito alla sola porzione satura del corpo geologico.

Riscontro al quesito n. 2

Alla luce dell'interpretazione della nozione di “acquifero” esposta in riscontro al quesito n. 1, l'art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 circoscrive l'ambito applicativo della deroga prevista rispetto al divieto generale di cui all'art. 104 esclusivamente alla reimmissione delle acque sotterranee trattate nel medesimo acquifero dal quale esse sono state emunte.

In tale prospettiva, la deroga risulta riferita alla sola porzione satura del sistema idrogeologico, non potendosi estendere, in assenza di un'espressa previsione normativa, anche agli scarichi nel sottosuolo inteso quale porzione insatura del terreno, i quali sono sottoposti al generale regime di divieto previsto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Al riguardo, si evidenzia che le deroghe al divieto di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previste dall’art. 104 riguardano fattispecie specifiche, limitate a casi eccezionali, per le quali è prevista una preventiva valutazione della pubblica amministrazione competente.

Valutazione tecnica e fascia di oscillazione della falda

Sul piano tecnico si osserva che l'immissione di acque nella porzione insatura del sottosuolo potrebbe, in determinate condizioni sito-specifiche, determinare fenomeni di mobilizzazione e lisciviazione di contaminanti eventualmente presenti nei terreni attraversati, con conseguente trasferimento degli stessi verso la falda e possibile deterioramento dello stato qualitativo delle acque sotterranee.

Peraltro, la valutazione tecnica nel caso specifico deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche del sito e, in particolare, dell'esistenza della fascia di oscillazione della falda (porzione di sottosuolo interessata dalle naturali variazioni del livello piezometrico, determinate anche dagli eventuali emungimenti).

In tale contesto, qualora le attività di caratterizzazione ambientale effettuate ai sensi dell'art. 242 e dell'Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 abbiano accertato l'assenza di contaminanti suscettibili di lisciviazione nella matrice insatura, si può ritenere tecnicamente ammissibile prevedere nell’ambito di un intervento di bonifica la reimmissione delle acque trattate all'interno della fascia soggetta alle oscillazioni piezometriche, purché sia dimostrato che la stessa risulti periodicamente saturata d’acqua.

Riscontro al quesito n. 3

Quesito: Ove la reimmissione diretta nella zona insatura fosse ritenuta non ammissibile in via generale, se tale preclusione possa essere derogata qualora la reimmissione costituisca parte integrante di un intervento di bonifica avente ad oggetto sia la matrice suolo (terreno) sia le acque di falda sottostanti.

1. Regola Generale

In via generale, la reimmissione diretta nella zona insatura non è consentita neppure nell’ambito di un progetto di bonifica avente ad oggetto sia la matrice suolo (terreno) sia le acque di falda sottostanti. Valgono a tal fine le ragioni esposte supra (riscontro al quesito n. 2) circa il rischio di mobilizzazione e lisciviazione dei contaminanti. In altri termini, ciò che non è ammesso in via generale non può essere oggetto di deroga nell’ambito di un progetto di bonifica.

2. Trattamento In Situ dei Terreni

Diverso è il caso in cui le acque sotterranee siano riutilizzate per un intervento di trattamento in situ dei terreni, ovvero come parte di un più ampio trattamento della matrice suolo:

Tale operazione può essere assentita nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto di bonifica dei suoli (art. 242, comma 7, del D.lgs. 152/2006), tenendo conto della normativa sul riutilizzo delle acque reflue, ove applicabile, e nel rispetto del divieto di cui all’art. 104, comma 1.

L’assenza della condizione di "scarico diretto nel sottosuolo" (es. quando le acque sono utilizzate per la formazione di un'emulsione acquosa utilizzata per la bonifica dei terreni contaminati) deve essere verificata in concreto nell’ambito della valutazione del progetto di bonifica dei suoli.

3. Criteri di Valutazione Tecnica

La valutazione tecnica del progetto di bonifica dei suoli dovrà essere effettuata nel rispetto del principio eurounitario di precauzione, prendendo in considerazione:

Lo stato qualitativo delle acque sotterranee antecedente all'intervento;

La presenza di un sistema di monitoraggio idoneo a verificare l'evoluzione della qualità delle acque di falda;

L'adozione di misure progettuali atte a prevenire fenomeni di aggravamento della contaminazione;

L'efficacia di eventuali sistemi di contenimento idraulico;

La conformità delle concentrazioni degli inquinanti al punto di conformità (PoC), secondo quanto previsto dall’Allegato I al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006.

4. Bonifica della sola matrice acque

Diversamente, qualora l'intervento sia finalizzato esclusivamente alla bonifica della matrice acque sotterranee, la soluzione tecnicamente corretta consiste nella reimmissione delle acque emunte e sottoposte a trattamento direttamente nell'acquifero di provenienza, in applicazione dell’art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

Nota finale: Si precisa che il progetto unico di bonifica, nella parte riferita alle acque sotterranee, deve comunque rispettare le condizioni tecniche previste dall’art. 243, in particolare quelle di cui al comma 6.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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