Decreto MEF 31 dicembre 2022
Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica.
(GU n. 59 del 1...
ID 27057 | 09 Settembre 2026 / Allegato
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 - Corretta applicazione dell’art. 242-bis del D. Lgs 152/2006
I quesiti
Con nota del 4 maggio 2026, assunta in pari data agli atti della scrivente al prot.94652, la Provincia di Verona ha proposto l’interpello ambientale di cui in oggetto.
Ha premesso l’Ente provinciale che, ai sensi della L.R. n. 3/2000, la competenza ad approvare i piani di caratterizzazione, le analisi di rischio e i progetti di bonifica spetta ai Comuni (salvo quelli del bacino scolante nella laguna veneta). Tale competenza comunale vale sia per le procedure ordinarie (art. 242) che per quelle semplificate (artt. 242-bis e 249).
La Provincia di Verona viene tuttavia chiamata a esprimersi per gli aspetti di propria competenza nelle Conferenze di Servizi convocate dai Comuni.
A causa dell'uso sempre maggiore della procedura semplificata ex art. 242-bis (che non richiede l'approvazione preventiva di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto), sono tuttavia emerse interpretazioni difformi tra i Comuni del territorio.
Per gli effetti, la Provincia di Verona, anche al fine di garantire, sul proprio territorio, una
interpretazione omogenea della norma, ha sollevato quattro macro-questioni interpretative, sia di
natura soggettiva/tecnica che procedurale.
Quesito 1: Legittimazione soggettiva (Responsabile ovvero Operatore)
L'art. 242-bis comma 1 fa riferimento alla nozione di "operatore interessato" che provvede a proprie spese. Atteso che il responsabile della contaminazione ha già per legge l'obbligo di bonificare, la Provincia chiede se la norma debba essere interpretata nel senso di escludere quest'ultimo, riservando la procedura semplificata solo ai soggetti non responsabili (es. proprietari incolpevoli).
Per gli effetti, la Provincia chiede di sapere se il responsabile dell'inquinamento possa accedere all'art. 242-bis o sia, di contro, obbligato a seguire la procedura ordinaria dell'art. 242.
Quesito 2: Obbligo di indagine sulla matrice acque sotterranee
Molti progetti presentati ex art. 242-bis prevedono lo scavo e l'asportazione dei terreni basandosi solo su indagini preliminari del suolo, omettendo del tutto lo studio della falda acquifera (anche se superficiale, in un contesto in cui la lettera della norma si riferisce esplicitamente alla riduzione della contaminazione del suolo alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).
La Provincia ritiene che per applicare l'art. 242-bis sia sempre necessario indagare anche le acque sotterranee, per verificare che non vi sia una contaminazione della falda (in linea con le prassi di altre Regioni, come l'Emilia-Romagna, dove la contaminazione della falda vieta l'uso dell'art. 242-bis). Alcuni Comuni, invece, accettano progetti limitati ai soli terreni.
L’Ente interpellante chiede, pertanto, se sia corretta l'interpretazione per cui l'indagine della matrice acque sotterranee debba considerarsi un requisito obbligatorio per l'applicabilità dell'art. 242-bis.
Quesito 3: Modalità di passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria
Nel caso in cui il collaudo finale dimostri il mancato raggiungimento delle CSC nel suolo, la norma prevede che il proponente presenti entro 45 giorni le "integrazioni al progetto", da istruire con rito ordinario. Tuttavia, l'iter ordinario (art. 242) si basa logicamente su passaggi propedeutici (approvazione della caratterizzazione, Analisi di Rischio sito-specifica per calcolare le CSR, ecc.) e non sulla semplice "variante" di un progetto mai approvato prima.
Da parte sua, la Provincia ritiene che il passaggio alla procedura ordinaria non debba solo comportare l’obbligo di "integrare il vecchio progetto", ma anche l'integrazione della caratterizzazione e la presentazione dell'Analisi di Rischio (AdR).
Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle CSC sia limitato e gestibile con piccoli ampliamenti di scavo, la Provincia ritiene si possa rimanere nell'alveo dell'art. 242-bis, mentre il passaggio all'art. 242 (procedura ordinaria) dovrebbe scattare solo in caso di contaminazione residua importante (segno di una cattiva caratterizzazione iniziale).
Tanto premesso, l’Ente interpellante chiede di sapere se questa interpretazione debba ritenersi corretta, considerando che l'ordinamento prevede l'obbligo di calcolo delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) tramite analisi di rischio prima di poter approvare un vero e proprio progetto di bonifica ordinario.
Quesito 4: Azioni coercitive in caso di inadempienza dell'operatore non responsabile
Nel caso in cui il collaudo fallisca, è noto che la norma prevede che si debba passare alla procedura ordinaria (con conseguente aumento di tempi e costi). Qualora il proponente sia un operatore interessato ma non responsabile dell'inquinamento, questi potrebbe decidere di abbandonare l'intervento.
Sul punto, la Provincia interpellante chiede di sapere se in caso di fallimento degli obiettivi dell'art. 242-bis, la Pubblica Amministrazione possa legittimamente emettere un'ordinanza o una diffida a proseguire la bonifica nei confronti di un soggetto non responsabile della contaminazione.
...segue in allegato
Art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda. 2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. 3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. 5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.
Fonte: MASE
Collegati
Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica.
(GU n. 59 del 1...

ISPRA, 16.05.2020
Indicazioni di ISPRA per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (masch...

ID 26016 | 16.04.2026 / Download comunicazione
Comunicazione RENTRI 15.04.2026 - Istituzione del capitolo di bilancio e modalità di...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024