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Interpello ambientale 05.08.2026 / Copertura “giornaliera” di discariche per RSU

Interpello ambientale 05.08.2026 Copertura “giornaliera” di  discariche per RSU

Interpello ambientale 05.08.2026 / Copertura “giornaliera” di discariche per RSU

ID 26907 | 14 Agosto 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
...

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 05 Agosto 2026

Oggetto: articolo 3-septies del D. Lgs 152/2006 - interpello in materia ambientale in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024, n. 127, relativamente all’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.

Quesito

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del D. Lgs 152/2006, l’Unione dei Comuni Misa-Nevola chiede chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 e, in particolare, alla possibilità di utilizzare aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.

L’istanza prende le mosse dal precedente riscontro reso da questa Amministrazione all’interpello proposto dalla Provincia di Asti, nel quale è stato chiarito che, in assenza di un espresso riferimento normativo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto e deve essere ricondotto al pertinente procedimento autorizzatorio ordinario. L’Unione dei Comuni rappresenta tuttavia che tale precedente riscontro non avrebbe considerato l’ipotesi di impiego degli aggregati recuperati quale elemento costruttivo e accessorio avente funzione drenante in discarica, riconducibile, secondo la prospettazione formulata, alla lettera e) dell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, riferita alla realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo o drenante. Su tali presupposti viene richiesto se lo strato di copertura giornaliera drenante possa essere ricompreso tra gli utilizzi ammessi dal citato decreto ministeriale.

...segue in allegato

Fonte: MASE

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