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Interpello ambientale 02.09.2026 / Classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei cassonetti

Interpello ambientale 02.09.2026

Interpello ambientale 02.09.2026 / Classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei cassonetti

ID 27006 | 02 Settembre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 02.09.2026

OGGETTO: Interpello ambientale ex art .3-septies D. Lgs 152/2006 e ss.mm. i i . - Chiarimenti in merito alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Quesito

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006, il comune di Calliano Monferrato (AT) ha chiesto chiarimenti relativamente alla classificazione come rifiuto liquido del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

L’istante, in particolare, chiede se:

- il lavaggio della parete esterna con lancia ad alta pressione dei contenitori adibiti alla raccolta degli “imballaggi in vetro”, non a contatto con il rifiuto, possa essere considerata, sotto il profilo normativo ed ambientale, alla stregua dei lavaggi (effettuati con i medesimi sistemi) del sedime stradale e degli arredi urbani;
- l’eventuale (irrisoria) produzione di reflui che non vengono a contatto diretto con i rifiuti ma con la sola superficie esterna del contenitore, permanendo la “campana” in area esterna (soggetta quindi agli agenti atmosferici e in particolare dilavata dalle acque piovane) al pari degli arredi urbani e del sedime stradale, possa essere considerato “a perdere” (e non refluo da intercettare e classificare come “rifiuto liquido” analogamente al caso dei normali e ricorrenti lavaggi urbani o delle aree interessate dalle manifestazioni/mercati.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare la parte seconda, rubricata “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e la parte quarta, rubricata “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 94004 del 4 maggio 2026 e acquisito con nota prot. n. 156777 del 22 luglio 2026, si rappresenta quanto segue.

Il lavaggio dei contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce, nella generalità dei Comuni, un'attività funzionale allo svolgimento del servizio di igiene urbana, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie, di pulizia e decoro del territorio, analogamente alle operazioni di lavaggio del sedime stradale e degli arredi urbani. Tale attività è, di regola, disciplinata dal capitolato speciale d'appalto del servizio di igiene urbana e dal relativo contratto di servizio.

Le operazioni di lavaggio dei contenitori stradali possono essere eseguite mediante differenti modalità operative, tra cui l'impiego di veicoli “lavacassonetti” dotati di sistemi di recupero delle acque di lavaggio. In tale ipotesi, il mezzo è provvisto di dispositivi di aspirazione che consentono la raccolta separata delle acque generate dalle operazioni di lavaggio all'interno dello stesso veicolo; tali acque sono da considerarsi rifiuti speciali allo stato liquido in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione del concetto di scarico, di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff), del D. Lgs 152/2006 e, come tali, sono successivamente avviate a trattamento presso impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo.

...segue in allegato

Fonte: MASE

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