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Requisiti buono stato ambientale delle acque marine

Requisiti buono stato ambientale delle acque marine / Aggiornamento Novembre 2025

Requisiti buono stato ambientale delle acque marine / Aggiornamento Novembre 2025

ID 25017 | 28.11.2025 / Documento allegato

Con il Decreto 13 novembre 2025  (GU n.277 del 28.11.2025), sono aggiornati i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine (allegato I), previsti dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. (GU n.270 del 18.11.2010).

I precedenti, sostituiti dall’allegato I del Decreto 13 novembre 2025, facevano riferimento all’allegato I del decreto ministeriale del 15 febbraio 2019 (GU n.69 del 22.03.2019).

D Lgs 13 ottobre 2010 n  190

Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

(GU n.270 del 18-11-2010)

Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2010

Aggiornamenti all'atto:

24/06/2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192)

06/12/2018
DECRETO 15 ottobre 2018, (in G.U. 06/12/2018, n.284) - Testo consolidato 02.2021

Vedi

Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 

Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale

1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed è identificato quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.

2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.

3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III (per ultimo modificato dal Decreto 15 Ottobre 2018 / ndr) e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III.

(Allegato I) Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale

1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per età e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock.
4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità, e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
5. È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
6. L'integrità del fondale marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni.
7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.
...

Allegato III
Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine (di cui all'articolo 8, comma 3, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, comma 1, all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 18)
...

Requisiti del buono stato ambientale delle acque marine - Novembre 2025

Decreto 13 novembre 2025 Strategia italiana del mare  definizione traguardi

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine sono definiti, per ultimo, dall'Allegato I del Decreto 13 novembre 2025.

Decreto 13 novembre 2025 
Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. 

(GU n.277 del 28.11.2025)

Vedi

Decreto 13 novembre 2025 

Art. 1. Determinazione del buono stato ambientale

1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Definizione dei traguardi ambientali

1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 15 febbraio 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...

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