Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.922
/ Documenti scaricati: 31.175.994
/ Documenti scaricati: 31.175.994
ID 7057 | Rev. 3.0 del 09.03.2025 / Documento completo allegato
Quadro normativo sulla protezione dei campi elettromagnetici ambiente (popolazione) e lavoratori con estratti principali e documenti d'interesse allegati:
Linea Guida DPA - ENEL 2009 / 2020
Linea Guida elettrodotti - ARPA UM
Lavori costruzione manutenzione e rimozione elettrodotti aerei - TERNA
Aggiunte note sulla norma 106-45 Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’ esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro
Aggiornati grafici / rif. normativi
Altro
Documento aggiornato: Legge 30 dicembre 2023 n. 214
Con la Legge annuale mercato e concorrenza 2022 (Legge 30 dicembre 2023 n. 214), adeguati i limiti, in modo peggiorativo, di esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (rete mobile) di cui al DPCM 8 luglio 2003 (100 KHz e 300 GHz) per la popolazione e lavoratori.
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
Documento aggiornato a:
- CEI 106-11/2:2023 - Guida per la determinazione per le fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Articolo 6). Parte 2: Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione
- CEI EN 50499:2020 (CEI 106-23) - Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore (aggiornate ad Ed. 2020).
- Riferimenti norme
1. Elettrodotti: EMC ambiente
La normativa italiana sulla protezione dei campi elettromagnetici attualmente in vigore è la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (G.U. n.55 del 7 marzo 2001), "Legge quadro EMC", che ha introdotto i concetti di limite di esposizione, di valore di attenzione e di obiettivi di qualità: i primi due rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che rispettivamente non devono essere superati in situazione di esposizione acuta e di esposizione prolungata; l’obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di garantire la progressiva minimizzazione dell’esposizione.
La stessa legge ha anche introdotto la terminologia di fascia di rispetto in prossimità di elettrodotti, con questa intendendo un’area in cui non possono essere previste destinazioni d’uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Nella terminologia “elettrodotto” viene compreso l’insieme delle linee elettriche e delle cabine di trasformazione.
[...]
I primi decreti applicativi della Legge 36/2001 sono stati pubblicati nel 2003; in particolare, sono 2 i decreti:
- DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. n. 200 del 29.08.2003)
- DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (Comunicazioni.../ ndr) (GU n.199 del 28.08.2003)
1.1 Rete mobile: EMC ambiente (100 KHz e 300 GHz)
[...]
1.2 Elettrodotti: EMC ambiente (50 Hz)
Per gli elettrodotti si fa riferimento al primo DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz), che all’art.6 fissa i Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
Il DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz) individua inoltre tre tipologie di limiti:
1. limite di esposizione: 100 µT (induzione magnetica) e 5 kV/m (campo elettrico);
2. valore di attenzione: (nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere): 10 µT;
3. obiettivo di qualità: (nella costruzione di nuovi elettrodotti in corrispondenza delle zone adibite a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e/o nella progettazione di nuove aree "residenziali" in vicinanza di elettrodotti già esistenti): 3 µT.
Art. 5. Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione
1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana" e successivi aggiornamenti.
2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 6. Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
...
Determinazione delle fasce di rispetto
Per gli elettrodotti si fa riferimento al primo DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz), che all’art. 6 fissa i Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
La metodologia di cui sopra è stata definita dal DM 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n.156, S.O.) “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz), ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate e delle cabine, esistenti e in progetto.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo, nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione si deve tener presente il rispetto dell’obiettivo di qualità definito nel DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz), ovvero che nelle fasce di rispetto calcolate secondo il DM 29 maggio 2008, non deve essere prevista alcuna destinazione d’uso che comporti una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere.
In particolare, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di nuove opere poste in prossimità di elettrodotti, le Autorità Comunali devono tenere presente che all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Questo vincolo comporta che i Comuni nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori ecc.) e, in ogni caso, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, debbano tenere conto delle fasce di rispetto degli elettrodotti.
La metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica in attuazione dell’art. 5, comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz) è stabilita con il Decreto 29 maggio 2008 Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. (GU n. 153 del 02-07-2008).
Art. 5. Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione
...
2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il DM 29 maggio 2008 prevede che l’individuazione della fascia possa essere effettuata attraverso un procedimento semplificato con la determinazione della “Distanza di prima approssimazione” (Dpa) della linea
Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.
...
Figura 1 - Fascia di rispetto intorno all’elettrodotto
Figura 2 - Calcolo della DPA per un elettrodotto
Fig. 3 - Il nuovo insediamento rispetta la DPA
Art 1.(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
…
Art. 4. (Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
...
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
...
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolon 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6).
Parte I Linee elettriche aeree e in cavo.
La Guida, suddivisa in due Parti, la prima relativa alle linee aeree e in cavo interrato e la seconda relativa alle cabine e alle sottostazioni, intende fornire, in vista soprattutto dell'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" pubblicato sulla GU n. 200 del 29-8-2003, una metodologia generale per il calcolo dell'ampiezza delle fasce di rispetto con riferimento a valori prefissati di induzione magnetica e di portata in corrente dell'impianto.
Il presente documento comprende solo la Parte I, considerata maggiormente urgente ai fini dell'applicazione del suddetto DPCM.
La metodologia di calcolo utilizzata per questa Parte è basata sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4, considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree e in cavo interrato; vengono presentate anche alcune formule analitiche semplificate che, per le distanze di interesse, forniscono risultati in buon accordo con quelli ottenibili con l'algoritmo normalizzato.La metodologia può essere applicata per qualsiasi livello di riferimento dell'induzione magnetica, ma, in considerazione dell'applicazione del DPCM sopra citato, le esemplificazioni riportate sono soprattutto sviluppate con riferimento ad un valore di induzione magnetica pari all'obiettivo di qualità di 3µT di cui all'art. 4 del DPCM stesso, considerando la portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto dichiarata dal gestore (Articolo 6 del DPCM) in forma parametrica come "corrente di riferimento".
La Parte 2 che intende affrontare l'applicazione di metodologie più generali di tipo tridimensionale alle cabine e alle sottostazioni e a particolari situazioni di linee, è in fase di elaborazione da parte del Gruppo di Lavoro del SC 106 A del CEI, incaricato di questa attività.
Guida per la determinazione per le fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Articolo 6)
Parte 2: Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione
La definizione di distanza di prima approssimazione, presente al cap. 4 del Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” pubblicato sulla G.U. n. 156 suppl. ord. n. 160 in data 05-07-2008, è ovviamente di carattere generale e non tiene in considerazione la forma del locale ospitante le apparecchiature elettriche e neanche la loro disposizione interna. Inoltre, vista la complessità del calcolo e la molteplicità delle possibili configurazioni sia del locale cabina che della disposizione interna degli apparati, nel decreto succitato viene introdotta, al cap. 5 paragrafo 2.1, solo una metodologia di calcolo semplificata per le cabine standard di più recente formazione.
Ciò che si propone la presente Guida è la definizione di metodologie di calcolo semplificate che portino alla determinazione di distanze approssimate dalle cabine che garantiscano sempre l’osservanza della fascia di rispetto, senza la necessità del calcolo esatto, utilizzabili per tutte le tipologie dei locali cabina e di disposizione interna degli apparati.
Una metodologia semplificata che può tenere conto della disposizione dei componenti all’interno di una cabina deve quindi necessariamente ampliare il concetto della distanza di prima approssimazione (DPA), unica per tutte le pareti, ad un concetto di distanza di prima approssimazione di parete (DPAP).
A livello nazionale i riferimenti normativi tecnici per la misura e valutazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono le due guide CEI:
CEI 211-6 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana.
CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.
Dagli elettrodotti si genera un campo elettromagnetico, la cui intensità - com’è ovvio - è direttamente proporzionale alla tensione di linea.
Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come:
- linee ad altissima tensione (380 kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze;
- linee ad alta tensione (220 kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica;
- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini ecc.;
- linee a bassa tensione (220-380 V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni.
Le linee a 380 kV, 220 kV e 132 kV sono linee aeree, con due o più conduttori mantenuti ad una certa distanza da tralicci metallici e sospesi a questi ultimi mediante isolatori. L’elettricità ad alta tensione viene trasportata in trifase da terne di conduttori fino alle cabine primarie di trasformazione, poste in prossimità dei centri urbani, nei quali la tensione viene abbassata a un valore tra 5 e 20 kV e si attua il passaggio alla corrente monofase che viene poi utilizzata dalle utenze domestiche (alle utenze industriali viene invece consegnata anche corrente trifase).
Poiché la corrente trasportata da un elettrodotto non è costante, ma dipende dalla richiesta di energia elettrica, anche la valutazione del campo di induzione magnetica, sulla base della proporzionalità tra campo magnetico e corrente, dipende dalla corrente considerata. La legge prevede che la valutazione sia effettuata con un preciso valore di corrente, che, per le linee elettriche con tensione superiore ai 100 kV corrisponde alla portata in corrente in servizio normale (definita dalla norma CEI 11-60). Tale corrente generalmente è superiore a quella che transita sulla linea, quindi non è possibile determinare l’estensione della fascia con misure sul campo, ma è necessario effettuare una valutazione teorica (tramite software dedicato), che risulta cautelativa rispetto ai dati misurabili.
EMC lavoro
A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è il D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici - e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle direttive 2004/46/CE e 2012/11/CE.
Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013.
La Direttiva 2013/35/UE è stata recepita con il D.Lgs. 159/2016 in data 02/09/2016.
In merito all'adozione della Direttiva, la CommissiOne europea ha pubblicato la Guida implementazione nuova direttiva 2013/35/UE EMC lavoro, strutturata in 3 volumi..
Articolo 206 - Campo di applicazione (N)
Articolo 207 - Definizioni (N)
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione (N)
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione (N)
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi (N)
Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (N)
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria (N)
Articolo 212 - Deroghe (N)
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Parte I - Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici
Parte II - Effetti non termici
Parte III - Effetti termici
Vedi il Documento: Decreto EMC lavoro nel TUS
Per i lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici i riferimenti legislativi sono gli artt. 83, 117 del D.Lgs. 81/2008.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.
...
Tabella 1 - Allegato IX al D.Lgs. 81/2008
Un (kV) | DA9(m) |
Un ≤ 1 | 3 |
1 < Un ≤ 30 | 3.5 |
0 < Un ≤ 132 | 5 |
132 < Un | 7 |
DA9 = Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. |
...
Si segnala la guida: Lavori in prossimità di linee elettriche aeree - Valutazione del rischio e misure di prevenzione - INAIL 2016
Si vedano le norme generali:
CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici.
CEI 106-45 - Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’ esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro;
CEI EN 50110-1:2024 (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
Per l'esercizio degli impianti elettrici, si segnala la norma CEI EN 50110-1:2024 (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali, detta modalità operative sicure di attività di lavoro, sia sugli impianti elettrici sia nelle vicinanze degli stessi.
Per la parte EMC di riferimento si veda:
CEI EN 50499:2020 - Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.
Una rielaborazione delle tabelle in questione è contenuta nel documento “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative” (vedi tabella 1 e 2 a seguire)
CEI EN 50499:2020 (CEI 106-23)
5 Initial assessment
If the workplace contains or is affected only by equipment listed in Table 1 that workplace is deemed to comply with this standard without further assessment. This is valid regardless of the number of items of electrical equipment present at the workplace.
Table 1 is applicable to workers which are not at particular risk. For workers at particular risk, see Annex A.
To be considered within this initial assessment the equipment shall have been installed and used in accordance with the manufacturers ́ instructions. Exposure situations during maintenance and production of equipment may be different from the exposure during intended use of the equipment and should be assessed separately.
In some situations, a reassessment of exposure may be necessary after maintenance/repair/modification of equipment.
Low power equipment that can be shown to comply with general public exposure limits using EN 50663, see note, is covered by Table 1 even if it is not CE-marked.
NOTE
EN 50663 limits the frequency range to 10 MHz - 300 GHz and the transmitted power to 20 mW average and 20 W peak for compliance with general public exposure limits.
If all the electrical devices in the workplace are covered by Table 1, this can be recorded as the conclusion of the assessment, see Clause 11.
The results of the risks assessments shall be recorded in a traceable way.
Annex B offers two forms that may be used to document the result of the assessment. Annex B is provided for information only and the forms it contains are not mandatory.
The employer shall refer to the national legislation in relation to the Directive 2013/35/EU to look for additional requirements, such as signalling of zones with significant EMF sources, information and/or training of workers, etc.
Table 1 - A priori compliant workplaces and equipment
6 Workplaces likely to require further assessment
Table 2 is a non-exhaustive list of equipment which is likely t o produce exposures of workers requiring further assessment. If further assessment is required, all equipment listed in Table 1 can be excluded from this assessment.
Table 2 - Examples of equipment likely to require further assessment
7 Standards for specific workplaces
If a specific standard is applicable to the working environment, type of workplace, then this shall be used for the assessment unless the employer considers it unsuitable, in which case a justification for its unsuitability shall be included in the assessment report. If this specific workplace standard contains other exposure limits than those stated in the Directive 2013/35/EU then the exposure limits from Directive 2013/35/EU shall be applied.
If no such standard exists or if the employer considers it unsuitable then an exposure assessment shall be performed either against action levels (see Clause 8) or directly against exposure limit values (see Clause 9) using procedures from other European basic or product EMF standards.
This list of standards for specific workplaces is meant as separate documents to be used under this standard:
- EN 50496
- EN 50647
- EN 60601-2-33:2010/A2:2015
________
Tale metodica è stata ulteriormente dettagliata nella Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE della Commissione Europea. In particolare la tabella 1 contenuta nella CEI EN 50499 inerente le attrezzature “giustificabili a priori” cioè quelle intrinsecamente sicure, è stata ampliata e dettagliata nel primo volume delle linee guida, nella tabella 3.2, dove, per ogni tipologia di macchinario, si indica anche quando la valutazione del rischio si può concludere con la giustificazione e quando invece occorre effettuare un’analisi più approfondita per soggetti particolarmente sensibili al rischio CEM.
Elettrodotti: EMC lavoro
Sono da considerare, in generale, gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 159/2016, pesati sull'attività in prossimità di elettrodotti, vedi a proposito l'articolo "Decreto EMC lavoro nel TUS".
Nel documento “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative”, nella tabella 2, si veda punto 15. "Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1".
Norme legislative nazionali
Direttive europee
Norme tecniche
A carattere non esaustivo:
Generali
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
© Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 09.03.2025 | CEI 106-45 - Zone di rispetto per Elettrodotti Correzioni Integrazioni norme |
Certifico Srl |
2.0 | 09.01.2024 | Inserito Cap.1.1 EMC ambiente rete mobile | Certifico Srl |
1.0 | 19.07.-2023 |
- CEI 106-11/2:2023 Guida per la determinazione per le fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Articolo 6). Parte 2: Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione - CEI EN 50499:2020 (CEI 106-23) Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. - Linea Guida DPA ENEL 2020 - Norme aggiornate CEI 211-7:2001 + A/B/C/D/E CEI 106-45 CEI 111-1 CEI EN 50519/A/B CEI EN 50527-1 CEI EN 50527-2-3 CEI EN 50554 CEI EN 50664 CEI EN 60601-2-33 CEI EN 61566 CEI EN 61786-1 CEI EN 62110 CEI EN 62209-1 CEI EN 62209-2 CEI EN 62232 CEI EN 62233 CEI EN IEC 62311 CEI EN 62369-1 CEI EN 62479 CEI EN 62493 CEI EN IEC 62822-1 CEI EN 62822-2 CEI EN IEC 62822-3 Altre |
Certifico Srl |
0.0 | 19.10.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
ID 23008 | 25.11.2024
Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto s...
Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE.
...
Articolo 1 (Modulistica per il rinnov...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024