Direttiva (UE) 2023/1791
Articolo 26 Fornitura di riscaldamento e raffrescamento
1. Onde garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria e aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento immessa nella rete, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente soddisfa i criteri seguenti:
a) fino al 31 dicembre 2027, un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;
b) dal 1° gennaio 2028, un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 50% energia rinnovabile e calore di scarto, l'80% calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5% e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;
c) dal 1° gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto o il 50% energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema con una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno all'80% e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35%;
d) dal 1° gennaio 2040, un sistema che usa per almeno il 75% energia rinnovabile, il 75% calore di scarto o il 75% energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema che usa per almeno il 95% energia rinnovabile, calore di scarto e calore da cogenerazione ad alto rendimento e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35%;
e) dal 1° gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75% energia rinnovabile, il 75% calore di scarto o il 75% energia rinnovabile e calore di scarto;
f) dal 1° gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile, esclusivamente calore di scarto o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto.
2. Gli Stati membri possono inoltre scegliere, in alternativa ai criteri indicati al paragrafo 1 del presente articolo, criteri di sostenibilità della prestazione basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, tenendo conto delle misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Nella scelta di tali criteri, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ha la seguente quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti:
a) fino al 31 dicembre 2025: 200 grammi/kWh;
b) dal 1° gennaio 2026: 150 grammi/kWh;
c) dal 1° gennaio 2035: 100 grammi/kWh;
d) dal 1° gennaio 2045: 50 grammi/kWh;
e) dal 1° gennaio 2050: 0 grammi/kWh.
3. Gli Stati membri possono scegliere di applicare i criteri relativi alle emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo per ciascun periodo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente articolo. Se decidono di procedere in tal senso, ne danno notifica alla Commissione entro l'11 gennaio 2024 per il periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, e almeno sei mesi prima dell'inizio dei periodi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), del presente articolo. Tale notifica comprende le misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 se non sono già state comunicate in precedenza nell'ambito dell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima.
4. Affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o le cui unità di alimentazione sono ammodernate in modo sostanziale possa essere definito efficiente, gli Stati membri garantiscono che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 1 o 2 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o le relative unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale:
a) non determinino un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento; e
b) eventuali nuove fonti di calore nel sistema di nuova realizzazione o con unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale non usino combustibili fossili, tranne il gas naturale, fino al 2030.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che producono complessivamente più di 5 MW di calore e di freddo e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto a garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria, a ridurre le perdite di distribuzione e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento. Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), e richiede l'approvazione dell'autorità competente.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW utilizzino il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possano dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile conformemente alla valutazione di cui al paragrafo 7.
7. Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici a livello di impianto conformemente all'allegato XI laddove si progettino ex novo o si ammodernino in modo sostanziale i seguenti impianti:
a) impianti di generazione di energia termica con potenza totale assorbita media annua superiore a 10 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
b) impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a 8 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;
c) installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a 7 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;
d) centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW al fine di valutare l'analisi costi-benefici, comprendente, tra l'altro, la fattibilità tecnica, l'efficienza dei costi e l'impatto sull'efficienza energetica e sulla domanda locale di calore, comprese le variazioni stagionali, dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili o ad altre applicazioni di recupero del calore di scarto.
L'analisi di cui al primo comma, lettera d), valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.
Gli Stati membri mirano a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del calore di scarto e forniscono sostegno all'assorbimento del calore di scarto laddove gli impianti siano progettati ex novo o ammodernizzati.
L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b) e c) del presente paragrafo.
Gli Stati membri prescrivono che l'analisi costi-benefici sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento dell'installazione.
8. Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 7:
a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;
b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
c) i centri dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici o impianti che ospita il centro dati.
Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dal paragrafo 7, lettere c) e d).
Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo.
9. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 o criteri equivalenti in materia di permessi per:
a) tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 25, paragrafo 1;
b) garantire che siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 7;
c) tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 7.
10. Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione o dei criteri equivalenti in materia di permessi di cui al paragrafo 9, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una decisione motivata entro tre mesi dalla data di adozione. La Commissione può formulare un parere sulla decisione entro tre mesi dalla data di ricevimento.
11. I paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti stabiliti in tale direttiva.
12. Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo 7, lettere da a) a d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative per ogni anno e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.
13. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera d), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che tale garanzia di origine sia conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato XII e contenga almeno le informazioni ivi specificate. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, è fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e ne indicano la motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.
14. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.