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BAT incenerimento dei rifiuti direttiva IED

ID 9629 | | Visite: 7100 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/9629

BAT Direttiva IED

BAT incenerimento rifiuti direttiva IED 2010/75/UE

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti

GU L 312/55 del 03.12.2019

Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)

...

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 e composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale ha trasmesso alla Commissione, il 27 febbraio 2019, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della  direttiva 2010/75/UE,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti riportate in allegato.

...

ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER L’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;
il cui scopo principale non è la produzione di prodotti materiali e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- sono sottoposti a combustione solo i rifiuti diversi dai rifiuti definiti all’articolo 3, paragrafo 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE;
- oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi;
- sono inceneriti rifiuti urbani misti.
5.3. a) Smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 50 Mg, al giorno che comporta il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti.
5.3. b) Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a
75 Mg al giorno, che comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti.
5.1. Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 Mg al giorno, che comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi:
- pretrattamento dei rifiuti prima dell’incenerimento, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
- trattamento delle ceneri leggere prodotte dall’incenerimento e di altri residui risultanti dalla depurazione degli effluenti gassosi (FGC), che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
- incenerimento o coincenerimento di rifiuti esclusivamente gassosi diversi da quelli derivanti dal trattamento termico dei rifiuti;
- trattamento dei rifiuti in impianti di cui all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT:
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects – ECM);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage – EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS).
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring – ROM);
- grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP);
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica (CWW).

Modifiche/rettifiche:

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 | 10.2020

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Collegati:

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Allegato riservato Decisione di esecuzione UE 2019 2010 della Commissione del 12 novembre 2019.pdf
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