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Linee guida gestione operativa e prevenzione dei rischi stoccaggi rifiuti

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Linee guida stoccaggi rifiuti 2019

Linee guida gestione operativa e prevenzione dei rischi stoccaggi rifiuti | MATTM 2019

Circolare ministeriale 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

Circolare MATTM Prot. 00001121 del 21.01.2019

La presente nota circolare, di carattere non cogente, annulla e sostituisce il documento prot. 4064 del 15/03/18.

Risulta noto che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità. Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra questo Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. In particolare le presenti linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:

- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali;

Come per altro rilevato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nei lavori di approfondimento delle tematiche inerenti il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, l’elevato impegno di risorse richiesto da un incendio presso impianti di gestione e trattamento di rifiuti, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni, “è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche” (pag. 96 della Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti).

In questo senso è stato definito il documento prot. 4064 del 15/03/18, già trasmesso a codeste Amministrazioni.

Tuttavia, alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate, questo Dicastero ha dato seguito al procedimento di revisione del suddetto documento, coinvolgendo opportunamente anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.

...

Gestione delle emergenze

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

In particolare si evidenzia che l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132, ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le cadenze ivi specificate, allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

A tal riguardo si evidenzia che il piano di emergenza è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 5 del DM 10/3/1998La legge n. 132 del 2018 ne prevede la predisposizione per tutti gli impianti esistenti, ovvero l’adeguamento con il recepimento dei contenuti indicati dall’art. 26 bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 1° dicembre 2018 n. 132.

Si raccomanda inoltre a tutti i gestori di trasmettere al prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l’elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti.

... segue in allegato

Fonte: MATTM

____________

Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

Il Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti (Gestore)

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