Controllo sistemi antivegetativi applicati sulle navi | Quadro normativo
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Controllo sistemi antivegetativi applicati sulle navi | Quadro normativo
ID 11848 | 20.10.2020
Il Documento illustra la normativa relativa al controllo sistemi antivegetativi applicati sulle navi, dalla Convenzione AFS, al Regolamento (CE) n. 782/2003. L'uso di composti organostannici inizialmente adoperati a tale scopo, in particolare con elevate concentrazioni di TBT, furono nel tempo vietati (Regolamento (CE) n. 782/2003). Ad oggi il Regolamento (CE) n. 782/2003 stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento (CE) n. 782/2003 o alla Convenzione AFS.
In allegato Dichiarazione relativa al sistema antivegetativo delle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate in formato .doc/pdf (Allegato III Regolamento (CE) n. 782/2003).
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Fouling
Vernici antifouling
Storia
Convenzione AFS
Regolamento (CE) n. 782/2003
Regolamento (CE) n. 536/2008
Regolamento (CE) n. 219/2009
Decreto 6 novembre 2003 n. 367
Legge 31 agosto 2012 n. 163
Il FOULING (= incrostamento) è la colonizzazione di manufatti da parte di organismi marini che provengono dalla colonna d’acqua alla ricerca di substrati duri per completare il loro ciclo vitale.
Causa di notevoli problemi negli scafi delle navi, nelle tubazioni, negli impianti di trivellazione ed in tutti i materiali/attrezzature che vengono immersi in acqua marina, sulla cui superficie si formano incrostazioni.
Conseguenze:
- danni all’ambiente marino per l'uso di prodotti antivegetativi
- fenomeni corrosivi e di danneggiamento delle superfici
- aumento della resistenza frizionale durante la navigazione
- aumento del peso delle imbarcazioni e diminuzione della velocità e conseguente aumento del consumo di carburante
Storia
Anni '50 scoperte le proprietà biocide dei composti organostannici. Si da l’avvio al loro utilizzo come fungicidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, conservanti del legno ed additivi nelle vernici antivegetative
Anni '80 legge restrittiva dell’uso dei composti organostannici in Francia (episodio della Baia di Arcachon: elevate concentrazioni di TBT causarono una diminuzione nella riproduzione delle ostriche ed anomalie nella calcificazione delle conchiglie causando un crollo della produzione di circa il 70%).
Provvedimenti analoghi in Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Giappone.
In Italia il primo intervento legislativo risale al D.P.R. n. 904 del 10/09/82 di recepimento della Direttiva 76/769/CEE (abrogata dal Regolamento (CE) 1907/2006 REACH), relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi (I divieti imposti riguardavano l’uso e la vendita delle vernici antivegetative).
Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi (IMO)
(International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships - Convention AFS)
La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).
Gli effetti pericolosi sull’ambiente dei composti organostannici erano già stati riconosciuti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1990, quando il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) adottò una risoluzione che invitava gli Stati ad adottare quanto prima misure per vietare l’utilizzo di vernici antivegetative contenenti TBT sulle imbarcazioni con scafi non in alluminio inferiori a 25 metri, e per eliminare l’utilizzo di vernici antivegetative nella misura di 4 microgrammi di TBT al giorno.
Nel novembre 2001, con la Risoluzione A. 928 (22) sulla pronta ed effettiva implementazione della Convenzione Internazionale sul controllo delle vernici antivegetative per navi, l’Assemblea dell’IMO sottolineò ulteriormente l’importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione AFS al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative, e l’urgenza della sua ratifica da parte degli Stati contraenti.
L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante.
Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale.
La Convenzione AFS è entrata in vigore il 17 settembre 2008 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.
Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS.
La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008.
I Paesi dell’UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.
Con la Legge n. 163/2012 (GU n. 227 del 28.09.2012 - S.O. n.187), l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, con entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto.
La Convenzione in sintesi prevede:
- dal 1 gennaio 2003 la messa al bando del tributil-stagno (TBT) dalle vernici antivegetative antivegetative e la possibilità possibilità di controlli controlli PSC in caso di sospetta sospetta inadempienza inadempienza.
- dal 1 gennaio 2008 l’eliminazione dei rivestimenti contenenti TBT attivo sulle navi, a tale proposito, l’IMO ha fissato questa data come termine ultimo per la completa eliminazione delle vernici a base di TBT dagli scafi delle navi.
- Anche eventuali altre sostanze riconosciute come pericolose per l’ambiente marino possano essere aggiunte alla lista di quelle proibite.
- La vernice a base di TBT presente sulle carene dovrà essere rimossa o coperta con vernici sigillanti.
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Nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS è stato emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 del parlamento europeo del consiglio del parlamento europeo e del consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi.
Regolamento (CE) n. 782/2003
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. (GU n. L 115 del 09.05.2003)
In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione.
Stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento 782/2003 o alla Convenzione AFS.
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Modifiche:
Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)
Decreto 6 novembre 2003 n. 367
Decreto 6 novembre 2003 n. 367
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 5 del 8-1-2004)
Il Decreto:
- pone il TBT tra le sostanze pericolose prioritarie;
- stabilisce degli standard di qualità per la matrice acquosa e per i sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri.
Legge 31 agosto 2012 n. 163
Legge 31 agosto 2012 n. 163
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.
(GU n. 227 del 28-9-2012 - S.O. n.187)
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Con la Legge 31 agosto 2012 n. 163, l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto.
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segue in allegato
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Collegati
Regolamento (CE) n. 782/2003
Regolamento (CE) n. 536/2008
Regolamento (CE) n. 219/2009
Decreto 6 novembre 2003 n. 367
Legge 31 agosto 2012 n. 163
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