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Acque di balneazione: Quadro normativo

ID 11387 | | Visite: 12139 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/11387

Acque di balneazione quadro normativo

Acque di balneazione: Quadro normativo / Update 02.2022

ID 11387 | Rev. 1.0 del 10.02.2022 / Documento completo allegato

Quadro normativo relativo alle acque di balneazione (normativa, linee guida, report e documenti scientifici).

La Direttiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, è basata sulle linee guida del 2003 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salvaguardia della salute dei bagnanti. La Direttiva 2006/7/CE propone un approccio integrato all’interno del quale sono inseriti diversi strumenti innovativi, come i profili delle acque di balneazione, la previsione degli inquinamenti di breve durata, la classificazione delle acque di balneazione in quattro categorie di qualità, il ruolo della partecipazione del pubblico, mentreil monitoraggio, rappresenta soltanto uno degli strumenti per l’attuazione della Direttiva.

Direttiva 2006/7/CE recepimento IT:

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116
Decreto Legislativo 11 luglio 2007 n. 94 (paramento ossigeno disciolto)

La direttiva sulle acque di balneazione mira a garantire che:

- venga monitorata la qualità delle acque di balneazione;
- vengano introdotte migliori misure di gestione; e
- le informazioni siano messe a disposizione del pubblico.

L’Unione europea (UE) provvede a proteggere la qualità dell'ambiente e la salute umana. Pertanto, la presente direttiva permette di migliorare le norme che garantiscono la qualità delle acque di balneazione. Essa completa la Direttiva 2000/60/CE sulla protezione e la gestione dell'acqua.

La direttiva non si applica alle piscine e alle terme, alle acque confinate create artificialmente soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici.

Monitoraggio delle acque di balneazione

Ogni anno, i paesi dell'UE devono individuare le acque di balneazione sul loro territorio e determinare la durata della loro stagione balneare.

Essi devono stabilire un monitoraggio nei luoghi più frequentati dai bagnanti o sottoposti a rischio più elevato di inquinamento. Tale monitoraggio deve essere effettuato tramite il prelievo: almeno 4 campioni, di cui 1 prima dell'inizio della stagione balneare; di 3 campioni soltanto se la stagione balneare non supera le 8 settimane oppure se la regione è soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

I paesi dell'UE devono comunicare i risultati del loro monitoraggio alla Commissione europea, nonché una descrizione delle misure di gestione della qualità delle acque. Il monitoraggio può essere sospeso in via eccezionale, previa comunicazione alla Commissione.

Determinazione della qualità delle acque di balneazione

La valutazione della qualità delle acque è basata su dati microbiologici, come definito dai parametri di cui all'allegato I. Si stabilisce quindi una classificazione delle acque di qualità scarsa, sufficiente, buona o eccellente in base ai criteri di cui all'allegato II.

Secondo la direttiva, tutte le acque di balneazione nell'UE devono essere state come minimo di qualità sufficiente, entro la fine della stagione balneare 2015. Inoltre i paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per aumentare il numero delle acque di balneazione di qualità buona o eccellente.

In caso di qualità insufficiente, i paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per la gestione e l'eliminazione dell'inquinamento, per la protezione e l'informazione dei bagnanti.

Profili delle acque di balneazione

La direttiva prevede che vengano predisposti profili per ogni acqua di balneazione. Possono riguardare un solo sito o più acque contigue. Essi contengono in particolare una valutazione:

- delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e delle acque di superficie nel loro bacino drenante;
- dell'inquinamento e delle sue cause;
- delle misure di gestione.

I profili delle acque di balneazione dovranno essere rivisti e aggiornati secondo le disposizioni all'allegato III della direttiva.

Misure eccezionali

I paesi dell'UE devono adottare misure eccezionali in caso di situazioni inaspettate che deteriorano la qualità delle acque o costituiscono un rischio per la salute dei bagnanti.

Controlli adeguati devono essere attuati in caso di pericolo di proliferazione di alghe. Pertanto, le autorità responsabili devono:

- adottare misure di gestione e di informazione tempestive, in caso di proliferazione cianobatterica (o di «alghe blu»);
- valutare i rischi per la salute in caso di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino.

...

Acque di balneazione Quadro normativo

Quadro normativo

Fonte: Ministero della Salute
 
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
 
Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 10.02.2022 Decreto Legislativo 11 luglio 2007 n. 94
D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 
Rapporto EEA sulle acque di balneazione in Italia 2020
Certifico Srl
0.0 22.08.2020 --- Certifico Srl
 
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Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
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Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Acque

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