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Cessazione qualifica rifiuto del CAR FLUFF e utilizzo come CSS-Combustibile

ID 5878 | | Visite: 5049 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/5878

Circolare MATTM 29 marzo 2018

Circolare MATT Cessazione qualifica rifiuto del CAR FLUFF e utilizzo come CSS-Combustibile

Circolare ministeriale recante “Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004) per successivo utilizzo come CSS-Combustibile nei cementifici”

Chiarimenti interpretativi sul Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22

29 Marzo 2018 MATTM

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 febbraio 2013 n. 22, adottato in attuazione dell’art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.

Con la presente circolare si evidenzia che il car fluff (codice CER 191004) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013. L’inclusione del sottocapitolo 1910 nel  punto 3 del citato allegato 2, recante ”Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE” non determina l’esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff. Infatti, nel successivo punto 4 dello stesso allegato 2, dove il capitolo 1910 viene esplicitato, sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002. Sono, pertanto, solo questi codici del capitolo 1910 quelli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.

Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto).

Le suddette Amministrazioni non dovranno, dunque, prendere a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).

A fini di chiarezza interpretativa si riporta la seguente tabella che evidenzia le differenze tra CSS rifiuto e CSS Combustibile, solo quest’ultimo oggetto della presente circolare.

figura 1

Fonte: MATTM

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Tags: Ambiente Rifiuti

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