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Documento di orientamento - Regolamento prodotti a deforestazione zero (EUDR)

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Documento di orientamento   Regolamento prodotti a deforestazione zero

Documento di orientamento - Regolamento prodotti a deforestazione zero (EUDR) / Update 15.04.2025

ID 22928 | Update 22.04.2025 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento - Per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero

GU C C/2024/6789 del 13.11.2024

Update 22.04.2025

- Updated Guidance Document for Regulation on Deforestation-Free Products CE 15.04.2025

Regolamento (UE) 2024/3234 - Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115 

Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (GU L 2024/3234 del 23.12.2024)

Il termine a partire dal quale dovranno applicarsi le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti, originariamente fissato al 30 dicembre 2024, è posticipato di 12 mesi. Di conseguenza, il suddetto termine inizierà a decorrere dal 30 dicembre 2025 e per le microimprese o le piccole imprese dal 30 dicembre 2026.

Inoltre, sempre in luogo dell’originario termine del 30 dicembre 2024, la Commissione europea dovrà classificare i paesi o parti di essi che presentano un basso o alto rischio ai sensi dell’art. 29 del regolamento (CE) 2023/1115 entro il 30 giugno 2025.

L'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (in prosieguo «EUDR») stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento.

Il presente documento di orientamento non è giuridicamente vincolante; intende soltanto fornire informazioni su taluni aspetti dell'EUDR. Non sostituisce né aggiunge o modifica le disposizioni dell'EUDR, che stabilisce gli obblighi giuridici. Il presente documento di orientamento non andrebbe considerato isolatamente come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione.

Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all'EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Può inoltre orientare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'applicazione, nonché gli organi giurisdizionali nazionali, nel processo di attuazione e applicazione dell'EUDR.

Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni potranno essere affrontate quando sarà stata acquisita un'esperienza più ampia nell'applicazione dell'EUDR; in tal caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza.

Per tutte le questioni trattate nel presente documento di orientamento si osservi che, conformemente al considerando (43), le definizioni contenute nel regolamento si basano sui lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Il principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell'Unione, si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione. La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri.

___________

Indice

1. DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE»
a) Immissione sul mercato
b) Messa a disposizione sul mercato
c) Esportazione

2. DEFINIZIONE DI «OPERATORE»

3. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE

4. DOVUTA DILIGENZA E DEFINIZIONE DI «RISCHIO TRASCURABILE»
a) Valutazione del rischio
b) Rischio trascurabile
c) Ruolo dei commercianti PMI e non PMI
d) Interazione con la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

5. CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO»

6. LEGALITÀ
a) Legislazione pertinente del paese di produzione
b) Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità

7. GAMMA DI PRODOTTI
a) Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio
b) Chiarimento – Rifiuti e prodotti recuperati

8. REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

9. PRODOTTI COMPOSTI
a) Obblighi di informazione
b) Dovuta diligenza per i prodotti composti: utilizzo delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti

10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO 
a) Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi
b) Informazioni generali

11. USO AGRICOLO
1. Introduzione
2. Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo.
3. Definizione di «Foresta»
4. Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni
a) Chiarimento dell’uso a fini agricoli
b) Chiarimento dell’uso del suolo prevalente
c) Definizione di «piantagione agricola»
d) Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale»
5. Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali. 

ALLEGATO I
ALLEGATO II

...

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Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Foreste / Boschi / Parchi

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