Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024
ID 21492 | 13.03.2024
Rettifica della decisione (UE) 2022/1244 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marc...
ID 15600 | 29.01.2022
Pubblicato il Quarto Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (art. 68 della Legge 221/2015), edizione 2021, contenente le stime relative al 2019 e 2020.
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Art. 68. Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli
1. A sostegno dell’attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell’Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall’Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d’Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.
2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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Fonte: MITE
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